Notifica integratori alimentari
Attualmente, la commercializzazione di integratori alimentari è subordinata alla procedura di notifica, cioè alla trasmissione al Ministero della salute del modello di etichetta impiegato per la commercializzazione; per uniformare le modalità della notifica è stata emanata la Circolare del Ministero della salute 6 marzo 2008, n. 4075-P. Inoltre il Ministero mette a disposizione i modelli di moduli da usare per le notifiche.
Dopo novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica vale il principio del silenzio-assenso. In questi 90 giorni il Ministero, riscontrate mancanze o inesattezze nell'etichettatura, può richiedere all'azienda di apportare delle modifiche o di fornire delucidazioni e/o schede tecniche.
Gli integratori alimentari con etichettatura conforme alla normativa possono essere posti in commercio contestualmente alla notifica dell'etichetta al Ministero, eccetto quelli provenienti da Paesi Terzi, per i quali occorre attendere che siano decorsi i novanta giorni.
Qualora il Ministero ritenga che il prodotto rappresenti un pericolo per la salute, ne dispone il ritiro dal commercio inviando la richiesta contestualmente all'Assessorato alla sanità territorialmente competente per gli opportuni accertamenti. L'impresa interessata è tenuta a dare tempestiva e formale assicurazione al Ministero di aver ottemperato a quanto prescritto.









