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La pubblicità dei prodotti cosmetici: regole armonizzate in UE

prodotti cosmetici sono normati a livello europeo da un regolamento che è applicabile direttamente in tutti gli Stati membri. Anche se a livello nazionale possono esserci altri requisiti trasversali da rispettare in base alla tipologia specifica del cosmetico, anche per quel che riguarda la pubblicità, l’UE nell’ultimo decennio ha lavorato per un’armonizzazione dei requisiti da soddisfare per la commercializzazione sicura di cosmetici sul mercato UE e la corretta informazione agli utilizzatori.

La pubblicità dei cosmetici non deve essere preventivamente autorizzata, tuttavia la comunicazione riferita a questa categoria di prodotti è chiaramente normata.

Sono sei i criteri comuni che le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici devono rispettare:

  • conformità alle norme
  • veridicità
  • supporto probatorio
  • onestà
  • correttezza
  • decisioni informate.

La persona responsabile del prodotto cosmetico

La persona responsabile che immette sul mercato UE un prodotto cosmetico, oltre agli altri obblighi (notifica CPNP, redazione del PIFcosmetovigilanza), deve garantire che le dichiarazioni relative al cosmetico siano conformi ai criteri comuni suddetti e coerenti con quanto dimostrato nel Product Information File (PIF).

Tali dichiarazioni comprendono una serie di informazioni, indicazioni ed aggettivazioni che compaiono sull’etichettatura o sul materiale pubblicitario dei prodotti, che servono principalmente a definire un prodotto cosmetico e a informare gli utilizzatori finali sulle caratteristiche, sulle qualità e sugli effetti attribuiti al cosmetico. I mezzi di diffusione che possono essere utilizzati sono vari e non ci sono limitazioni da questo punto di vista.

La Commissione europea ha rilasciato una linea guida sulla pubblicità dei cosmetici che descrive anche con esempi pratici l’applicabilità dei sei principi stabiliti da uno specifico regolamento europeo.

L’obiettivo principale dell’adozione di criteri comuni è garantire un livello elevato di tutela degli utilizzatori finali, in particolare dalle dichiarazioni ingannevoli sui prodotti cosmetici. Soprattutto tramite internet è possibile imbattersi in pubblicità non conformi che attribuiscono al prodotto proprietà che vengono escluse dalla definizione stessa di cosmetico.

Claim quali disinfettanti, curativi, cicatrizzanti non sono ammessi per prodotti cosmetici ai quali è associato esclusivamente lo scopo di pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere, mantenere in buono stato le superfici esterne del corpo umano, i denti o le mucose della bocca, oppure correggere gli odori corporei.

È necessario porre soprattutto attenzione al confine che deve nettamente delinearsi tra il mondo cosmetico e quello relativo ad altri prodotti quali farmaci SOP o altri, PMC, DM ecc (per cui esistono altre norme specifiche sulla pubblicità).

Al fine di individuare correttamente il campo di applicazione di un cosmetico, in generale, è possibile riferirsi alle funzioni cosmetiche riconosciute a livello europeo per ciascun ingrediente in esso contenuto.

Ad esempio, a una crema per il corpo può essere attribuita una funzione idratante se contiene almeno un ingrediente per cui è riconosciuta la funzione “skin conditioning”. Se si volesse confermare tale dichiarazione sarebbe necessario condurre uno studio ad hoc sul cosmetico.

Informazione sull’efficacia del prodotto cosmetico

Qualsiasi informazione sull’efficacia di un prodotto cosmetico deve essere, infatti, dimostrata scientificamente e l’Autorità di controllo può richiedere in qualsiasi momento la documentazione a supporto delle dichiarazioni sul prodotto.

Giornalmente sul portale del Ministero della Salute italiano vengono pubblicati comunicati relativi alle attività di sorveglianza del mercato da parte dei carabinieri N.A.S. e spesso vengono riscontrate molte non conformità per i prodotti cosmetici.

In Italia il decreto sanzioni permette di applicare delle ammende pecuniarie valutate in base all’articolo del regolamento europeo che viene violato, come quello relativo alle dichiarazioni sul prodotto (art. 20 del Regolamento CE n. 1223/2020).

I prodotti cosmetici hanno un ruolo rilevante nella vita degli utilizzatori finali, quindi è importante garantire che le informazioni fornite siano utili, comprensibili e affidabili e consentano loro di prendere decisioni consapevoli così da scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze e aspettative.

Scritto da: Giorgia Martini

Foto di Monfocus da Pixabay