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Caffeina: claim e quantità ammesse negli integratori alimentari in Italia

Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare per definire il limite di apporto massimo di caffeina e le proprietà associate a tale ingrediente che è possibile vantare in etichetta per gli integratori alimentari. Tale circolare ha voluto armonizzare, almeno a livello nazionale, le disposizioni associate alla caffeina, ingrediente sempre più utilizzato negli integratori, ma ancora poco chiaramente normato.

In accordo all’opinione dell’EFSA del maggio 2015, la Sezione dietetica e nutrizione (SDN) del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale ha stabilito di fissare a 200 mg l’apporto massimo giornaliero di caffeina con gli integratori alimentari. Tale quantità deve rientrare all’interno del quantitativo massimo ammesso per un consumatore medio di 400 mg giornalieri di caffeina di cui non più di 200 mg con una singola razione.

Una quantità ridotta è invece prevista per le donne in gravidanza e durante l’allattamento, per le quali il limite giornaliero massimo scende a 200 mg. Si è reso necessario fissare tali limiti in modo da avere una base scientifica comune a livello europeo per gli integratori contenenti caffeina considerando il largo impiego della caffeina, proveniente anche da altre fonti alimentari, tra le abitudini dei consumatori.

In merito alle avvertenze, il Ministero ha deciso di integrare quelle già previste dal Regolamento 1169/2011/UE; sarà pertanto obbligatorio riportare in etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto, che “il prodotto contiene caffeina” e che l’impiego non è raccomandato per i bambini, durante la gravidanza e l’allattamento.

La novità è nell’inserimento nell’avvertenza dell’allattamento, già previsto per le bevande contenenti caffeina, che scaturisce dalle valutazioni EFSA sull’analogia con la gravidanza dei livelli di assunzione sicuri della sostanza. Per i claim non è stata approvata la proposta di regolamento della Commissione per la loro autorizzazione e pertanto a livello europeo siamo in una situazione non ancora definita, come per i botanicals.

Con la Circolare, il Ministero ha deciso di ammettere solo i due claim relativi all’attenzione e alla concentrazione, entrambi giustificati solo in presenza di una razione di caffeina di almeno 75 mg. Gli altri claim sugli effetti sulla pratica sportiva non sono stati accettati in quanto non permetterebbero di rispettare il limite di 200 mg già per un claim che richiede un’assunzione di caffeina di 3 mg/kg nel caso di un adulto di peso corporeo superiore a 67 kg.

Per gli energy drink rimane valido il livello massimo ammesso di caffeina di 320 mg/l già stabilito nel 1998.

Scritto da Federica Montozzi