+390677209020 | +39 0267380552 info@direnzo.biz | sedemilano@direnzo.biz

Lingua

Settore alimentare: una rivoluzione normativa

La normativa del settore alimentare sta attraversando una rivoluzione generale che coinvolge diversi tipi di prodotti: alimenti, integratori alimentari, prodotti dietetici per sportivi, alimenti dietetici a fini medici speciali, iposodici ecc.

Il principio generale da cui scaturisce questo cambiamento è la volontà della Comunità europea di armonizzare le norme del settore in modo da consentire una maggiore uniformità delle tipologie di prodotti disponibili nei Paesi membri, così come un livello di sicurezza e un profilo di qualità che si rifacciano a principi comuni e condivisi.

Per quanto riguarda l’etichettatura generale degli alimenti la nuova norma è rappresentata dal REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 (che si applicherà a partire dal 2014).

La portata di questa norma comunitaria è senz’altro di grande rilevanza e tesa soprattutto a garantire la massima trasparenza nei confronti del consumatore rispetto a quanto riportato sulle etichette dei prodotti alimentari, a partire dalla presenza della tabella nutrizionale, alla dichiarazione della presenza di sostanze allergeniche che andranno ben evidenziate nell’elenco degli ingredienti, ecc.; si tratta quindi di una rifusione in senso più razionale dell’attuale legislazione sull’etichettatura.

Il legislatore comunitario ha stabilito definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le informazioni che disciplinano il settore delle informazioni sugli alimenti.

L’altra grande novità in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti è costituita dal REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 (che si applicherà a partire dal 14 dicembre 2012) che specifica le diciture ammesse sulle etichette dei prodotti alimentari per reclamizzarne le virtù salutistiche.

Tutte le diciture non incluse nella lista sono vietate salvo espressa autorizzazione da parte della Commissione Europea. Il regolamento si applica anche agli integratori alimentari e comporta per le aziende del settore un notevole impegno nella revisione delle informazioni riguardanti i propri prodotti e nell’adeguamento delle confezioni e dei messaggi pubblicitari.

Per quanto concerne i claims che si riferiscono a ingredienti botanici come pure quelli la cui valutazione da parte degli esperti dell’Efsa non è ancora stata completata, possono continuare ad essere utilizzati ai sensi dell’ articolo 28 (5) e (6) del Regolamento (CE) n. 1924/2006. Per tali claims restano inoltre valide le norme nazionali e il principio del mutuo riconoscimento.

Il Ministero della salute a tale proposito ha recentemente pubblicato il DECRETO 9 luglio 2012 che disciplina l’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali. Il Decreto era atteso da tempo in quanto la lista di riferimento delle sostanze vegetali ammesse era affidata ad una linea guida ministeriale pubblicata sul portale del Ministero della salute. Il decreto 9 luglio 2012 riconduce a norma cogente in vigore a tutti gli effetti di legge, la lista delle sostanze e preparati vegetali ammessi negli integratori alimentari, ingredienti che rappresentano un segmento peculiare e preponderante nella realtà italiana.

È evidente la volontà e la necessità dell’autorità nazionale di riavvicinarsi il più possibile alle posizioni comunitarie che nel tempo rappresenteranno il riferimento normativo unico e prioritario per le aziende del settore alimentare.

A tale scopo il Ministero sta aggiornando le linee guida sugli integratori e sui prodotti dietetici per fornire qualche strumento di riferimento che consenta alle aziende del settore di orientarsi in questo delicato passaggio e di adeguarsi alla normativa nei termini prescritti dalla legge.