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Fabbisogno annuale di stupefacenti. Obbligatoria la stima annuale.

L’articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 prevede che gli enti e le imprese autorizzate alla produzione, alla fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti e di medicinali contenenti sostanze stupefacenti, compresi nelle tabelle I e II, che intendono importare tali sostanze, trasmettano al Ministero della Salute le stime dei quantitativi da importare nell’intero anno successivo entro il 31 maggio di ogni anno.

Tale obbligo entra ora in vigore e le aziende interessate dovranno ottemperarvi entro il 31 maggio prossimo. Le stime delle quantità da importare devono includere il nome della sostanza stupefacente, la quantità che verrà importata nel 2015 e utilizzata nel territorio italiano e quella da importare ma destinata esclusivamente alla riesportazione, e infine la quantità da tenere in giacenza fino al 31 dicembre.

La comunicazione deve essere presentata da tutte le aziende che importano sostanze stupefacenti, anche se non si prevede di importare alcuna sostanza stupefacente o medicinali contenenti sostanze stupefacenti. L’obbligo di trasmissione dei dati vale anche per le aziende autorizzate al commercio, ma solo in caso di previsione di importazione. Sono esentati da tale obbligo le aziende che non fanno importazione ma che producono e commerciano nel solo territorio italiano.

Per la trasmissione delle stime, il Ministero ha predisposto una bozza di modulo, nel quale va riportato il nome e la tipologia di prodotto da importare (finito, intermedio, materia prima ad uso farmaceutico o altro) e la tipologia del destinatario (officine, grossisti, distributori, farmacie ospedaliere o comunque pubbliche, farmacie private o altro). Per quanto riguarda la stima della quantità importata destinata esclusivamente alla riesportazione, occorrerà specificare se la riesportazione avverrà entro l’anno o negli anni successivi: si tratta di un dato fondamentale ai fini della rendicontazione internazionale, che va fatta con particolare attenzione.

Infine, per quel che riguarda la stima della quantità in giacenza al 31/12/2015 occorrerà indicare se sono previste giacenze di magazzino per consegna nei mesi successivi oppure se le importazioni sono effettuate solo su richiesta di acquisto e quindi consegnate subito al destinatario o altro.

Il Ministero si riserva infine di chiedere l’indicazione del metodo di calcolo utilizzato per determinare le stime (andamento delle vendite, richieste, contatti con medici e farmacisti o altro), tuttavia per ora non si tratta di una richiesta obbligatoria.

Resta per tutte le aziende l’obbligo di inviare una relazione annuale secondo quanto previsto dall’articolo 65 del medesimo decreto. La relazione va inviata entro il 31 gennaio di ogni anno sia al competente Ufficio del Ministero della Salute che all’Unità Sanitaria Locale competente per territorio e deve includere i dati riassuntivi dell’anno precedente, ovvero i risultati di chiusura del registro di carico e scarico e la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno, dei medicinali venduti nel corso dell’anno e delle giacenze esistenti al 31 dicembre.