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FAQ – Integratori Alimentari

È un prodotto alimentare destinato a integrare la comune dieta e che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.

Le sostanze ammesse all’interno degli integratori sono: le vitamine e i minerali, le sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico (es. caffeina, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale) e altri coformulanti.

Se un ingrediente non è presente tra quelli approvati per l’uso negli integratori alimentari/alimenti e se per lo stesso non esiste una storia di consumo significativo in Europa prima del 1997, l’unica procedura che consente di introdurlo nel territorio europeo come alimento/ingrediente alimentare è quella di richiederne l’autorizzazione come novel food.

Sì, per alcune sostanze sono previsti dei limiti. Tali limiti sono normati a livello nazionale, anche sulla base di linee guida europee. Per motivi di tutela della salute dei consumatori il Ministero della Salute italiano pubblica e aggiorna periodicamente la lista, seppure non esaustiva, dei nutrienti e delle sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico impiegate negli integratori alimentari e, ove necessario, ne riporta i limiti.

Sì, all’interno degli integratori è possibile inserire sostanze vegetali. In Italia è prevista una lista di piante ammesse in cui vengono specificate la specie, la relativa parte della pianta utilizzabile, avvertenze e limiti se del caso.

I novel food, comunemente conosciuti come nuovi alimenti o nuovi ingredienti alimentari, sono tutti quei prodotti e/o sostanze alimentari per i quali non è dimostrabile un consumo “significativo” negli alimenti fino al 15 maggio 1997 all’interno dell’Unione europea.

Pertanto, per poter essere utilizzati, devono essere autorizzati a livello dell’Unione dalla Commissione UE come novel food per la categoria di alimento di destinazione.

L’Operatore del Settore Alimentare, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE) 178/2002, è «la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo».

Tutti gli operatori che partecipano alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari devono essere registrati come OSA.

Per poter immettere in commercio un integratore alimentare in Italia l’azienda responsabile della sicurezza alimentare deve avviare la procedura di notifica al Ministero della Salute attraverso il nuovo sistema informativo sanitario NSIS.

Prima di avviare tale iter, l’azienda deve assicurarsi che il prodotto sia conforme alla normativa europea e nazionale per quanto riguarda sia la composizione sia l’etichettatura.

In fase di notifica verrà depositata l’etichetta, che verrà valutata in modo puntuale e rigoroso dal Ministero della Salute.

L’etichettatura degli integratori alimentari segue le disposizioni del regolamento europeo relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e del decreto legislativo di attuazione della direttiva relativa agli integratori alimentari.

Alcuni degli elementi obbligatori sono: denominazione, classificazione merceologica, lista ingredienti e avvertenze obbligatorie.

Inoltre le normative prevedono avvertenze supplementari complementari o facoltative che vengono stabilite a seconda della composizione e del tipo di prodotto.

Gli FSG sono prodotti, presentati come fonti alimentari esclusive o parziali, destinati a gruppi specifici della popolazione con esigenze nutrizionali particolari.

Gli integratori alimentari sono invece prodotti destinati a integrare la comune dieta della popolazione generale per completarne gli apporti nutrizionali o per avvalersi degli effetti benefici di alcuni ingredienti alimentari.

Sì. L’operatore del settore alimentare può richiedere al Ministero della Salute il rilascio di un certificato di libera vendita una volta conclusa la procedura di notifica. Tale documento attesta che il prodotto è regolarmente notificato all’Autorità competente e quindi presente sul mercato italiano. Il CLV non è valido come certificato per l’esportazione.

Per la pubblicità di alimenti e integratori in Italia non è previsto un iter autorizzativo; la verifica della conformità del messaggio pubblicitario alla normativa vigente è totalmente affidata alla responsabilità del titolare del prodotto.

È tuttavia prevista un’attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero della Salute, dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e dei carabinieri dei NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità).

Sì. Può essere pubblicizzato anche su internet purché la pubblicità sia conforme al Decreto legislativo 169/2004, al Regolamento 1924/2006 e alle linee guida del Ministero e della Commissione europea. Pertanto la pubblicità non può attribuire agli integratori alimentari proprietà non autorizzate.