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Normative in ambito veterinario: i mangimi

Mangimi Animali

In questo particolare periodo in cui la pandemia ha cambiato la nostra quotidianità e le nostre abitudini, gli animali da compagnia hanno assunto una importanza maggiore. Pertanto anche le attenzioni e le cure che vengono loro dedicate sono aumentante.

Gli animali da compagnia sono infatti sempre più spesso considerati come veri e propri familiari a cui garantire il massimo benessere.

A livello normativo però non tutti i prodotti destinati agli animali sono ben normati; molto spesso ci si riferisce, per quanto applicabile, alle corrispondenti normative in ambito umano.
Per quanto riguarda i medicinali ad uso veterinario e tutte le attività collegate, inclusa la farmacovigilanza, la normativa è definita e i processi regolamentati.

Tuttavia per cosmetici e dispositivi medici ad uso veterinario non è possibile individuare un testo legislativo di riferimento. Rimane comunque responsabilità del titolare del prodotto immettere sul mercato prodotti sicuri che rispondano alle normative trasversali applicabili e che non attribuiscano caratteristiche o claim non ammessi per la tipologia di prodotto.

È infatti sempre necessario non associare al prodotto, cosmetico o dispositivo medico, funzioni e proprietà che lo classificherebbero come medicinale ad uso veterinario.

Risulta pertanto sempre necessaria una valutazione della composizione e dell’etichettatura del prodotto che si vuole commercializzare.

Nel settore dell’alimentazione veterinaria, si parla di mangimi e la normativa specifica tutti i requisiti che devono essere rispettati. Spesso ci si riferisce a tali prodotti indicandoli come “integratori per animali”, tuttavia si tratta di una terminologia impropria in quanto si tratta sempre di mangimi.

I requisiti per l’igiene dei mangimi sono normati dal Regolamento CE n. 183/2005 e si applicano a tutte le fasi dalla produzione dei mangimi fino alla loro immissione sul mercato.

Gli operatori del settore dei mangimi devono essere preventivamente registrati o riconosciuti in accordo alle attività che svolgono. In particolare gli stabilimenti che si occupano delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, devono inviare all’autorità competente del territorio (Regione/Provincia Autonoma) una notifica ai fine della registrazione.

Stabilimenti di produzione

Gli stabilimenti di produzione di mangimi devono avere una specifica autorizzazione. Per quanto riguarda invece i prodotti, i mangimi non devono seguire una procedura di notifica prima dell’immissione in commercio, ma ci sono dei regolamenti dettagliati che normano composizione ed etichettatura.

La responsabilità della sicurezza del prodotto e della corretta informazione al consumatore rimane quindi dell’operatore del settore dei mangimi responsabile del prodotto.

La prima valutazione da svolgere riguarda quindi la composizione in quanto deve essere verificato se gli ingredienti del prodotto rientrano tra quelli ammessi. Si dovrà verificare la presenza di materie prime e accertarsi che gli additivi contenuti nel prodotti siano riportati nel catalogo degli additivi ed autorizzati per la specifica specie di destinazione.

Per le materie prime potrebbero essere previste delle condizioni particolari da rispettare e delle indicazioni supplementari da riportare in etichetta.

Le etichette dei mangimi

Per quanto riguarda l’etichettatura, ci sono delle informazioni minime obbligatorie da indicare, quali ad esempio:

  • il tipo di mangime,
  • le informazioni dell’operatore del settore dei mangimi responsabile dell’etichettatura e dello stabilimento,
  • il lotto,
  • il peso netto e la data di conservazione minima,
  • la specie animale di destinazione,
  • la composizione,
  • tutte le altre indicazioni supplementari specifiche per i singoli ingredienti.

In merito alle indicazioni che possono essere attribuite al prodotto è necessario presentare correttamente il mangime in modo da non indurre l’utilizzatore in errore in particolare riguardo all’uso previsto e alle caratteristiche oppure attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono o lasciando intendere che possiedono particolari proprietà che invece sono comuni anche a mangimi analoghi.

Pertanto, dato che la responsabilità del prodotto rimane sempre dell’azienda che lo immette in commercio, è fondamentale effettuare un’attenta revisione in modo da assicurarsi che tutto quanto previsto dalla normativa sia rispettato.

Scritto da: Federica Montozzi

Foto di Albrecht Fietz e di Kira Hoffmann da Pixabay