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Pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari, più tutela per i pazienti

Per “pubblicità dei medicinali” si intende qualsiasi azione di informazione, ricerca della clientela o di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali. Va da sé che si tratta di un’attività estremamente delicata che può avvenire solo tramite un organo aziendale competente che si rivolga a soggetti autorizzati a prescrivere e dispensare i medicinali.

Il servizio aziendale di informazione scientifica del farmaco permette la trasmissione di notizie riguardanti i farmaci ad uso umano a medici e farmacisti: composizione, attività terapeutica, indicazioni, posologia, modalità d’uso, precauzioni e l’eventuale erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono tutte informazioni trasmesse all’operatore sanitario dagli informatori scientifici del farmaco. Tale attività ha inoltre lo scopo di informare i professionisti del settore su altri aspetti relativi alla ricerca e all’utilizzo dei farmaci – risultati degli studi clinici controllati concernenti l’efficacia e la tollerabilità, la tossicità immediata e a distanza – al fine di assicurare un uso quanto più corretto del farmaco.

L’informazione scientifica è dunque di fondamentale importanza nel settore sanitario, perché – per mezzo delle Direzioni Mediche delle aziende farmaceutiche e degli Informatori Scientifici del Farmaco – rappresenta un punto di riferimento importante nell’aggiornamento del medico. La finalità dell’informazione scientifica è infatti proprio l’aggiornamento continuo degli operatori sanitari, che favorisce da un lato un corretto uso dei farmaci in termini di efficacia e tollerabilità, e li informa dall’altro su nuovi prodotti, nuove indicazioni, nuovi dosaggi, nuove forme farmaceutiche che si sono resi disponibili.

La pubblicità di farmaci a medici e farmacisti è tuttavia regolata da precise disposizioni di legge che le aziende farmaceutiche devono osservare. Le norme stabiliscono infatti i requisiti e le restrizioni che riguardano la pubblicità indirizzata a chi è autorizzato a prescrivere o dispensare i medicinali. Il principale riferimento normativo su questo argomento è il Titolo VIII del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; tuttavia l’Agenzia Italiana del Farmaco, che è l’autorità competente anche per questo aspetto, ha di recente elaborato alcune linee guida, di estrema utilità per gli operatori del settore.

Linee guida sulla pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari

Le linee guida sulla pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari hanno infatti l’intento di supportare le aziende nella realizzazione di una corretta promozione dei propri medicinali e di fornire una chiara chiave interpretativa ai soggetti destinatari della pubblicità e alle autorità di controllo. Tuttavia, come in molti altri campi, l’applicazione della normativa nell’esperienza pratica comporta una serie di criticità, dovute in parte al margine d’interpretazione previsto dalla normativa stessa. Ci sono però dei punti fermi e insindacabili sui quali la norma è chiara e non lascia spazio ad interpretazioni.

Primo fra tutti, il principio basilare che è vietata qualsiasi pubblicità di un medicinale per il quale non sia stata rilasciata un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio. Il secondo, lo abbiamo già visto, è che tale pubblicità può essere indirizzata esclusivamente a medici e farmacisti: la normativa non prevede infatti che altri soggetti diversi (ad esempio gli infermieri) possano essere i destinatari dell’informazione medico scientifica, sebbene a volte responsabili della somministrazione dei medicinali.

Ma il principio fondamentale alla base della pubblicità dei medicinali è che questa non può essere indirizzata ai pazienti, ad eccezione di quella relativa a medicinali OTC e SOP (la pubblicità al pubblico di questi ultimi deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Salute): un divieto che assume una particolare importanza in questo 2020, in cui le paure generate dalla diffusione del coronavirus hanno ulteriormente accentuato nei cittadini il desiderio di informarsi autonomamente alla ricerca di presunte terapie disponibili ed efficaci. Questo divieto ha proprio l’obiettivo di tutelare la salute dei pazienti assicurando che le informazioni sui medicinali arrivino loro solo per tramite dei professionisti della salute.

Assolvendo agli obblighi previsti dalla legge per la pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari, l’informazione scientifica è dunque strettamente coinvolta nella tutela della salute dei pazienti, ed è quindi una funzione chiave nell’organizzazione di qualsiasi azienda farmaceutica che intenda operare nel rispetto delle norme in vigore.

Scritto da: Martina Tramontana

Foto di Mizianitka da Pixabay