Claims Nutrizionali e Salutistici
Con il Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle informazioni nutrizionali e sulla salute (claim) fornite sui prodotti alimentari, tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) dell’Unione Europea sono tenuti al rispetto di vincoli, requisiti e parametri connessi all’impiego di claims.
L’obiettivo del Regolamento è quello di migliorare il livello di protezione della salute dei consumatori favorendo una corretta informazione e scelte alimentari più consapevoli. In base ai criteri stabiliti, non è consentito l’utilizzo di termini o indicazioni che attribuiscano al prodotto proprietà di prevenzione, cura o guarigione dalle malattie.
I claims disciplinati dal Regolamento sono essenzialmente suddivisi in:
- indicazioni nutrizionali
- indicazioni sulla salute
- indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia
- indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Le aziende possono proporre un nuovo claim per una determinata sostanza o ingrediente presentando alla Commissione Europea un apposito dossier. La Commissione, tramite il parere degli esperti dell’EFSA (l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare), potrà autorizzare il claim se supportato da adeguate e robuste evidenze scientifiche.
In Italia, in aggiunta ai claim autorizzati a norma del Regolamento (CE) n. 1924/2006, il Decreto del Ministero della Salute 10 agosto 2018 e successivi aggiornamenti sull’impiego di estratti e preparati vegetali negli integratori alimentari, include anche le linee guida ministeriali sugli effetti fisiologici dei botanicals. Tali effetti fisiologici sono impiegabili dalle aziende in attesa della definizione dei claim sui botanicals a livello europeo.
Di Renzo Regulatory Affairs dispone di un’apposita unità dedicata alle attività regolatorie per integratori alimentari e prodotti correlati (Foods for Specific Groups, novel food ecc.), e può assistere le aziende nell’analisi dei claim nutrizionali da riportare in etichetta.