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Requisiti del Regolamento (CE) n. 1223/2009

Requisiti del Regolamento (CE) n. 1223/2009

Il settore dei prodotti cosmetici è normato dal Regolamento (CE) n.1223/2009, in vigore da luglio 2013 in tutti gli Stati Membri.

Al fine di commercializzare un prodotto cosmetico, le aziende devono rispettare una serie di requisiti previsti dal Regolamento, tra cui: una notifica unica e centralizzata per tutta l’UE tramite il Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), un sistema di controllo e di vigilanza di effetti indesiderati, la presenza di una Persona Responsabile a livello europeo, la predisposizione e il continuo aggiornamento di un dossier (Product Information File, PIF) che riporti informazioni sul prodotto cosmetico, sul suo profilo tossicologico e sulla sua sicurezza.

Il Regolamento specifica inoltre le regole per l’importazione di cosmetici da Paesi extra UE e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti (fabbricante, importatore, distributore).

Di Renzo Regulatory Affairs dispone di un’apposita unità dedicata alle attività regolatorie per prodotti cosmetici, ed è in grado di assistere le aziende per la definizione dei requisiti normativi sulla base della situazione aziendale. Inoltre, può supportare le aziende in tutte le fasi regolatorie del prodotto cosmetico, dalla predisposizione del PIF alla notifica europea e alla cosmetovigilanza.