+390677209020 | +39 0267380552 info@direnzo.biz | sedemilano@direnzo.biz

Lingua

Molte linee guida di supporto per il complesso mondo dei biocidi

Si parla spesso di biocidi e proprietà biocide di un prodotto, ma non sempre il significato di tali termini è chiaro a tutti. Per fare chiarezza partiamo dalla definizione, la normativa definisce biocidi qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Quindi è importante individuare uno o più ingredienti che svolgono l’azione biocida e che vengono definiti principi attivi. Ovviamente non tutti gli ingredienti possono essere considerati principi attivi, ma soltanto quelli ammessi e approvati per uno specifico utilizzo.

Con azione biocida si intendono diverse attività all’interno di 22 PT, ovvero Tipi di Prodotto. Si parte dai disinfettanti (PT da 1 a 5), per passare ai preservanti (PT da 6 a 13), ai prodotti usati per il controllo degli animali nocivi (PT da 14 a 20) e concludere con gli ultimi due PT che comprendono i prodotti antincrostazione e i fluidi usati nell’imbalsamazione e nella tassidermia.

Appare quindi subito evidente che si tratta di un insieme molto ampio ed estremamente variegato di prodotti che rientrano tutti nella stessa normativa.

La gestione dei biocidi non è quindi semplice ed immediata; è necessario avere un’approfondita conoscenza della normativa che comprende, oltre al regolamento europeo di riferimento, anche un numero molto elevato di linee guida e documenti tecnici di supporto.

Prima dell’immissione in commercio è necessario infatti chiedere l’autorizzazione all’autorità competente presentando un dossier tecnicoNon esiste una guida universale alla registrazione che vale per tutti i biocidi, ma si deve far riferimento ai documenti specifici per ciascuna tipologia di biocida. La struttura generale del dossier è ovviamente uguale per tutti i prodotti biocidi, ma in base al tipo di prodotto saranno richiesti specifici studi per dimostrare, ad esempio, l’efficacia e la sicurezza del biocida.

Generalmente i principi attivi ammessi per l’uso nei biocidi sono sostanze chimiche, ma ci sono anche delle sostanze di origine naturale, per questo a volte si parla di biocida naturale.

Anche questo tipo di prodotti deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità, ma in questo caso i dati richiesti a supporto della registrazione sono minori e il processo di autorizzazione dovrebbe essere più rapido. Quindi anche la registrazione di un biocida naturale richiede il deposito di un dossier con dati ed eventualmente studi che confermano l’attività biocida e la sicurezza del prodotto.

Scritto da: Federica Montozzi

Foto di Squirrel_photos da Pixabay