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Come devono essere custoditi i farmaci stupefacenti e come deve essere compilato il registro cartaceo degli stupefacenti

farmaci stupefacenti e psicotropi devono essere conservati, a parte specifiche eccezioni, in un armadio o un contenitore non asportabile chiuso a chiave, separati da qualunque altro prodotto farmaceutico

La giacenza fisica del farmaco, ovvero l’effettiva quantità di farmaco presente in una sede, deve corrispondere alla giacenza teorica, cioè alla giacenza riportata sul registro di carico-scarico.

La movimentazione, sia in entrata che in uscita, deve essere effettuata in rigoroso ordine cronologico. Ogni modifica conseguente all’uso o al carico del farmaco va fatta tempestivamente o comunque entro le 24 ore dalla movimentazione.

Non sono ammesse omissionidimenticanze o lacune di alcun genere. Il registro va tenuto nello stesso armadio/contenitore dei farmaci stupefacenti e a disposizione del personale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è l’unico documento valido per annotare le operazioni.

Il registro per le società autorizzate all’impiego o al commercio di sostanze stupefacenti è costituito da un numero di pagine adeguato (e non necessariamente cento come inizialmente riportato nel DPR 309/90) prenumerate ed è vidimato dalla Azienda Sanitaria Locale di competenza. Può essere acquistato nei normali canali commerciali.

Ogni pagina del registro deve essere dedicata ad un solo farmaco. In ogni pagina, in alto a sinistra, viene indicata negli appositi spazi, il nome della specialità medicinale o del prodotto generico o della preparazione galenica, la forma farmaceutica (compresse, fiale, soluzione orale ecc.), il dosaggio e l’unità di misura adottata per la movimentazione (ml, mg o unità di forma farmaceutica).

Deve essere utilizzata una penna indelebile e le eventuali correzioni dovranno essere eseguite senza l’utilizzo di sostanze coprenti e sempre controfirmate.

Ogni movimentazione deve essere registrata entro 48 ore. Tutte le entità che gestiscono in qualche modo stupefacenti inclusi nelle tabelle I e II devono trasmettere al Ministero della Salute, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell’attività. La trasmissione deve essere effettuata tramite il sistema SIUCS (Sistema Informativo dell’ufficio Centrale Stupefacenti).

Per le aziende autorizzate al commercio, questo obbligo vale solo in caso di importazione/esportazione.

Tutti le imprese che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali contenenti tali sostanze, compresi nelle tabelle I e II, devono trasmettere al Ministero della Salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione movimentati nel corso del trimestre precedente (DPR 309/90 art. 66).

Chi non avesse effettuato movimentazioni (import o export) nel corso dei trimestri non è tenuto ad inviare i rendiconti trimestrali.

Scritto da: Michela Tonci

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay