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Modalità di gestione del registro informatico di carico e scarico di stupefacenti

Le movimentazioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni che contengono tali sostanze possono essere registrate sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico. Il registro informatico deve consentire di visualizzare e stampare le registrazioni per singola sostanza, medicinale o composizione; le movimentazioni devono essere registrate sul sistema “contestualmente” e non oltre 48 ore.

Il registro deve essere unico e deve consentire di visualizzare e stampare le registrazioni per singola sostanza, medicinale o composizione. Le movimentazioni devono essere riportate a sistema utilizzando due numeratori:

  • un numeratore cronologico assoluto, di progressione numerica dei movimenti globali di tutti i medicinali soggetti al Decreto del Presidente della Repubblica 309/90 avvenuti nell’anno di calendario;
  • un numeratore cronologico della sostanza, medicinale o composizione, recante la progressione numerica dei movimenti riferiti ad un’unica sostanza, medicinale o composizione, nell’anno di calendario;

Il sistema informatico deve pertanto gestire più contatori:

  • un contatore che viene incrementato (+1) per ogni operazione di entrata ed uscita;
  • ulteriori contatori, uno per ciascun codice AIC, che vengono incrementati (+1) per ogni operazione di entrata ed uscita relativa allo specifico prodotto.

Quindi, a ciascuna registrazione in entrata ed uscita corrisponderanno due operazioni di incremento di numeratori cronologici. In caso di registrazione di movimenti formalmente o sostanzialmente errati, si procede a sanare la situazione con la registrazione su altro rigo degli specifici e puntuali movimenti di rettifica, mantenendo a futura memoria la registrazione dei movimenti precedenti e annotando l’errore con riferimento al rigo di correzione.

L’adozione del registro informatico comporta una registrazione di chiusura annuale ed una di periodo, con frequenza almeno mensile, da effettuarsi con stampa e archiviazione fisica oppure, in alternativa alla stampa, con archiviazione su supporti informatici.

L’obbligo di vidimazione è sostituito, per il registro informatico, dall’obbligo di comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale. La responsabilità di tenuta del registro previsto è del legale rappresentante, in solido con la Persona Qualificata. Il responsabile del registro può delegare l’accesso ad altra figura aziendale con documento redatto conformemente ai termini di legge.

Le indicazioni sono riportate nel Decreto 11 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Italiana Serie Generale 121 del 26 maggio 2010, tutt’ora in vigore.

Scritto da: Michela Tonci