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Classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele

È ormai pienamente in applicazione il Regolamento CLP (Reg. 1272/2008/CE) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. A partire dal 1° giugno 2015 infatti anche le miscele devono essere conformi, in termini di classificazione ed etichettatura, al CLP.

Proprio in vista di tale scadenza il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’ISS e il Ministero della Salute hanno organizzato la conferenza “Verso la piena attuazione del Regolamento 1272/2008: 1 giugno 2015” tenutasi il 19 maggio scorso presso il Ministero della Salute.

La discussione è stata incentrata principalmente sulle novità e sulle conseguenze derivanti dalla piena applicazione del Regolamento.

Il CLP è una normativa trasversale, pertanto, nonostante le specifiche normative di settore, sono molte le tipologie di prodotto coinvolte. Di fondamentale importanza è l’autodisciplina da parte delle aziende, i titolari di fitosanitari, PMC, biocidi e detergenti devono infatti aggiornare autonomamente le etichette dei propri preparati.

A essere coinvolti non sono soltanto i titolari dei prodotti, ma tutti gli operatori previsti dal Regolamento CLP in accordo al loro ruolo; pertanto fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori devono tutti assicurarsi di ottemperare alle disposizioni del CLP per la parte di loro competenza.

Le principali novità in tema di etichettatura riguardano l’introduzione di nuovi pittogrammi di pericolo, la sostituzione delle frasi di rischio R e dei consigli di prudenza S con le frasi H e P e l’inserimento in etichetta dell’avvertenza pericolo o attenzione in accordo alla classificazione della miscela.

Nonostante quindi non ci siano cambiamenti rilevanti a livello concettuale, varierà la classificazione di molte miscele con significative conseguenze per il mercato.

Il CLP prevede infatti dei limiti molto più severi per la classificazione delle miscele, quindi pur mantenendo la stessa composizione potrà variare la classificazione delle miscele.

Tale cambiamento, oltre ad avere un impatto economico per le aziende che dovranno rietichettare i loro prodotti, comporterà l’impossibilità di utilizzo di alcuni prodotti a causa della loro più severa classificazione.

In accordo ai nuovi criteri di classificazione, alcuni insettorepellenti potrebbero infatti essere classificati irritanti per la pelle o alcuni rodenticidi potrebbero essere destinati esclusivamente ad un uso professionale. Ciò può quindi costringere le aziende a riformulare il preparato per diminuire la concentrazione del principio attivo mantenendo però l’efficacia del prodotto, il tutto accompagnato da ingenti costi per l’azienda per effettuare i necessari studi.

L’unica deroga ammessa per l’adeguamento delle etichette delle miscele al CLP è collegata alla data di immissione in commercio. Infatti, in accordo all’Articolo 61, par. 4 del CLP, per le miscele già etichettate e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 l’obbligo di rietichettatura in accordo al CLP è posticipato al 1° giugno 2017.

La discussione si sposta quindi sulla definizione di “immissione in commercio” fornita dal Regolamento CLP (Art. 2 punto 8). Proprio per chiarire meglio tale definizione il Ministero della Salute ha predisposto una Circolare per aiutare gli operatori a individuare le situazioni in cui è ammessa la deroga.

In ultimo è degna di nota l’attività, attraverso accordi di collaborazione tra enti pubblici e privati e interventi nelle scuole, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare volta a sensibilizzare i consumatori, compresi i bambini, a un’attenta lettura delle etichette in modo da ridurre al minimo eventuali incidenti legati a un uso scorretto dei preparati.