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Sei regole fondamentali per i claims cosmetici

Siamo abituati da sempre al bombardamento pubblicitario e agli slogan con cui l’ufficio marketing delle varie aziende cerca di farci acquistare oggetti di ogni tipo.

A questa regola aurea non fanno eccezione i settori strettamente correlati al benessere della persona, come quello alimentare o cosmetico.

Tuttavia, se in ambito food e in particolar modo nel settore nutraceutico, per usare un termine che tanto piace alle aziende produttrici di integratori alimentari, la Comunità Europea ha stabilito delle regole ferree sugli effetti che possono essere associati ai singoli nutrienti, il settore cosmetico, pur non arrivando a stilare una lista positiva dei claims, ha indicato un codice di comportamento ben preciso che le aziende devono rispettare.

Se quindi vale sempre il vecchio adagio che un cosmetico non può vantare effetti che ricadono nell’ambito farmaceutico o medico, tramite il Regolamento (UE) 655/2013 l’Unione europea stabilisce quelli che sono i criteri comuni che devono essere alla base delle dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici.

Brevemente, possiamo così riassumere questi “6 comandamenti”:

  1. Conformità alle norme: non si può vantare un’approvazione da parte di un’Autorità competente (le notifiche dei prodotti non sono autorizzazioni) o pubblicizzare quanto richiesto obbligatoriamente per legge (ad esempio l’espressione “non testato sugli animali”).
  2. Veridicità: se si dichiara la presenza o l’assenza di un ingrediente, tale componente deve essere effettivamente in formulazione o meno.
  3. Supporto probatorio: qualsiasi effetto vantato per il prodotto o qualsiasi caratteristica peculiare dichiarata deve essere supportata da prove adeguate e verificabili.
  4. Onestà: evitare di definire “uniche” o “superiori” le caratteristiche di un prodotto che presenti una formulazione comune ad altri prodotti o non innovativa, ma anche esagerare gli effetti dimostrabili dal supporto scientifico.
  5. Correttezza: realizzando paragoni con prodotti della stessa tipologia non è possibile comunicare una superiorità del prodotto rispetto ad altri che contengono ingredienti consentiti a livello comunitario.
  6. Decisioni informate: tutte le dichiarazioni associate a un prodotto devono essere chiare e non ambigue, consentendo al consumatore di compiere una scelta informata e consapevole.

Ovviamente la materia è vasta e gli esempi da fare relativi a ognuno di questi punti potrebbero essere infiniti.

A differenza del settore alimentare, quello cosmetico sembra essere più libero o comunque meno vincolato da frasi o claims decisi a tavolino ed estremamente poco “fantasiosi”, ma in realtà si tratta di una “libertà vigilata”.

Nel luglio del 2016 la Comunità Europea tirerà le somme analizzando i dati raccolti in questi anni. Qualora l’Autorità riterrà la condotta delle aziende del settore appropriata e conforme al Regolamento, sarà possibile mantenere l’approccio attuale.

L’alternativa è quella di redigere una regolamentazione simile a quella relativa ai claims alimentari, un brutto colpo per l’industria della bellezza.