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Armonizzazione della normativa sugli integratori

Che nel settore degli integratori alimentari ci fosse “aria di rinnovamento” dal punto di vista normativo, si sapeva. Già sette anni fa, con la stesura del Reg. CE 1924/2006, la Commissione Europea ha stabilito, nell’ottica di uniformare le normative nazionali degli Stati membri, in ambito di alimenti e nutrizione, che: “le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del regolamento medesimo e incluse in un elenco di indicazioni consentite”.

Tali indicazioni salutistiche, denominate “health claims”, sono contenute all’interno del Reg. UE 432/2012, normativa che presenta un elenco di sostanze a dimostrata attività fisiologica, ognuna associata all’effetto salutistico correlato.

Per fare alcuni esempi, un integratore alimentare per capelli potrà essere considerato tale solo se apporta elementi nutritivi presenti nel Reg.432/2012, per i quali è consentito il claim: “contribuisce al mantenimento di capelli normali”. Analogamente, un integratore impropriamente definito “per dimagrire” potrà però vantare il claim “contribuisce alla perdita di peso”, associato al nutriente opportuno.

Come si riflette questo cambiamento all’interno dello scenario normativo nazionale?

In Italia erano già presenti delle linee guida nazionali che regolamentano gli integratori alimentari per il controllo del peso corporeo o i prodotti dietetici per sportivi, quelli che gli atleti chiamano “integratori da palestra” o “integratori alimentari per sportivi”.

Attualmente abbiamo una coesistenza tra normativa europea e nazionale, benché non sia escluso che le linee guida nazionali andranno a scomparire, sicuramente laddove ci potrebbe essere un contrasto con il Regolamento.

Il buon senso dice che gli integratori alimentari vadano valutati caso per caso, soprattutto per i prodotti provenienti dall’estero.

Infatti, qual è stato l’impatto sul libero mercato a livello europeo? Per prodotti fabbricati in un paese terzo nulla è cambiato, per cui le notifiche, oltre all’indicazione del paese di origine, dovranno essere corredate da un certificato di libera vendita o un’autorizzazione alla produzione rilasciata dall’Autorità competente del Paese di provenienza.

Questo problema non si pone per un integratore fabbricato in un altro stato della Comunità, che di fatto viene considerato alla stregua di un prodotto nazionale.

Nonostante gli sforzi comunitari, l’armonizzazione europea del settore è ancora lontana dall’essere completata. Dimostrazione ne è il fatto che i livelli massimi consentiti per vitamine, minerali e altri nutrienti, possono variare anche molto da una nazione all’altra.

Inoltre ingredienti di origine erbale, tipici dei cosiddetti “integratori alimentari naturali”, sono ancora in fase di valutazione presso la Commissione, con il risultato che i “botanicals” non sono assolutamente armonizzati a livello europeo.

Ne consegue che l’importazione di integratori alimentari è un’operazione tutt’altro che semplice, senza un preventivo lavoro di valutazione di composizione dell’integratore e dei testi delle etichette.

In generale, in caso di livelli di nutrienti non consentiti dalle leggi italiane, un integratore già presente sul mercato di uno stato membro può essere importato in Italia previa notifica al Ministero della Salute, con richiesta del cosiddetto “Mutuo Riconoscimento”, ma è necessario effettuare una valutazione ad hoc.

Ad esempio un prodotto notificato nel Regno Unito come integratore contenente 1000 mg di Vitamina C non sarà notificabile in Italia, perché a tale dosaggio si entra nell’ambito del farmaco.

Ritornando al nostro Reg. 432/2012, cosa succede se a nessun componente di un integratore è associabile almeno un health claim? Il prodotto diventa un “integratore muto”, ovvero un prodotto che non può vantare effetti salutistici.

La soluzione? Modificare la formulazione o fornire informazioni di tipo scientifico sui nutrienti presenti, senza tuttavia sfociare nell’ambito della salute; in questo caso però, non è sempre facile individuare il confine.