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Regolamento alimenti a fini medici speciali

A partire dallo scorso 22 febbraio si applica il Regolamento delegato (UE) 2016/128 del 25 settembre 2015 ad eccezione di quanto previsto per gli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti (ai quali si applica dal 22 febbraio 2020).

Il Regolamento 2016/128 integra il Regolamento (UE) n. 609/2013 per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali.

Il Regolamento 609/2013 ha rappresentato una novità normativa nel settore e ha gradualmente abrogato, a partire dal 2013, tutta la precedente normativa nazionale relativa a diverse categorie di prodotti (formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali e sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso).

Si è reso necessario adottare un regolamento per garantire il corretto funzionamento del mercato interno e permettere una maggiore coerenza nella gestione di tali tipologie di prodotti in tutti i Paesi europei.

Il Regolamento 2016/128 riporta specifiche prescrizioni per gli alimenti a fini medici speciali.

In particolare, gli AFMS sono classificati in tre categorie in funzione della composizione e della possibilità di sostituire parzialmente o integrare l’alimentazione del paziente oppure di rappresentare l’unica fonte di nutrimento per le persone a cui sono destinate.

Il Regolamento specifica che, data la particolare tipologia e finalità degli AFMS, è necessario che, oltre a rispettare gli altri regolamenti in materia di alimenti e sicurezza alimentare, gli alimenti a fini medici speciali riportino in etichetta indicazioni specifiche utili al corretto utilizzo da parte del consumatore.

L’etichettatura deve infatti indicare obbligatoriamente che il prodotto deve essere utilizzato soltanto sotto controllo medico e una descrizione delle caratteristiche che lo rendono utile per la specifica problematica del paziente.

La dichiarazione nutrizionale deve essere riportata per tutti gli AFMS, indipendentemente dalle dimensioni dell’imballaggio, e deve contenere particolari specifiche oltre a quelle previste per gli alimenti.

Inoltre sugli alimenti a fini medici speciali non devono essere fornite indicazioni nutrizionali e sulla salute; si deve pertanto predisporre correttamente sia l’etichetta, ma anche eventuale materiale promozionale.

Relativamente alla composizione, sono forniti i valori minimi e massimi di vitamine e minerali che possono essere utilizzati.

Nel regolamento è inoltre specificato che l’operatore del settore alimentare responsabile dell’immissione sul mercato di un alimento a fini medici speciali deve notificare all’autorità competente di ogni Stato membro in cui il prodotto è commercializzato l’etichetta e qualsiasi altra informazione utile per confermare la conformità del prodotto al regolamento.

Scritto da: Federica Montozzi