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Regolamento sui Dispositivi Medici 2017/745 (RDM): focus sui dispositivi medici a base di sostanze

L’opportunità di focalizzare l’attenzione sul tema del futuro che aspetta i dispositivi medici a base di sostanze (per brevità, DMS) in conseguenza dell’applicazione del nuovo Regolamento 2017/745 relativo ai DM (previsto a maggio 2020), nasce già dalla presenza del Considerando (59), il quale evidenzia la mancanza di disposizioni sufficienti in materia di invasività e potenziale tossicità dei DMS nel contesto dell’attuale assetto normativo (Direttiva Europea DDM 93/42/CEE), così come la mancanza di classificazioni che ne rispecchino il livello di rischio. Era quindi immaginabile sin da subito che il RDM avrebbe affrontato più in dettaglio taluni aspetti e previsto un innalzamento delle classi di rischio riguardanti i DMS.

Un’altra ragione per focalizzarci sui DMS risiede nell’evidente distanza tra la consistente quantità di prodotti oggi in commercio e la sostanziale indifferenza del vecchio assetto normativo rispetto a tale categoria, al punto da potersi grossolanamente affermare che i DMS non sono stati oggetto di interesse e attenzione nell’attuale vecchia direttiva, eccezion fatta per i DM contenenti una sostanza che presa singolarmente possa essere considerata un medicinale o derivato del sangue. Due conseguenze sono discese dalla situazione determinatasi negli anni: la sostanziale difficoltà dell’inquadramento e della gestione in conformità al DDM e la proliferazione di prodotti troppo borderline tra diversi inquadramenti (dispositivi medici, farmaci, cosmetici, biocidi, etc.), basti ricordare solo il manuale borderline più volte aggiornato dai gruppi di interesse presieduto dalla Commissione Europea.

Era dunque prevedibile che la direzione del legislatore sarebbe stata di invertire la rotta e attenzionare i DMS nel nuovo RDM. La prima novità è sicuramente l’aver attribuito all’espressione “valutato e autorizzato” già presente nell’Art.1(4) della vecchia DDM e riproposta nell’Art.1(8) del nuovo RDM, riguardante i DM con sostanza ancillare medicinale o derivato del sangue umano, una connotazione più chiara e fattuale. Infatti, a differenza della situazione attuale in cui il parere dell’autorità competente interpellata è vincolante solo per i derivati del sangue umano (cit. punto 7.1, Allegato I verso punto 4.3, Allegato II o punto 5, Allegato III), il RDM stabilisce che il parere dell’autorità interpellata è vincolante anche per i DM contenenti una sostanza ancillare medicinale (punto 5.2, lettera e, Allegato IX). Dunque, almeno per la parte riguardante il parere vincolante su alcuni dispositivi medici, il concetto di autorizzazione potrebbe trovare una sua logica, visto che esso è propriamente utilizzato solo nel contesto delle sostanze medicinali a norma della Direttiva 2001/83/CE (vedasi AIC), già non dei dispositivi medici. In ultimo va però rilevato che l’autorizzazione è una condizione mai citata nel processo di immissione in commercio di un dispositivo medico qualsivoglia, eccezion fatta per il ricondizionamento (Art.17) o il caso maggiore di interesse pubblico o di pazienti (Art.59).

Ritornando alla questione dei DMS, la novità più evidente è l’identificazione di una tipologia attenzionata da procedure speciali di valutazione della conformità, quali previste all’Art.52(11): i dispositivi costituiti da sostanze o associazioni di sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano attraverso un orifizio del corpo o applicate sulla pelle e che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse. Questa categoria può non racchiudere tutti i DMS, ma ritengo che si avvicini molto al farlo. Quanti DMS restano esclusi? Quale sorte può occorrere a una sostanza che non sia assorbita né dispersa?

La Regola 21

Per detta categoria di DMS è stata introdotta la Regola 21 (punto 7.8, Allegato VIII) che prevede come classificazione di rischio di partenza la classe IIb, arrivando alla classe III per quelli destinati al tratto gastrointestinale inferiore o allo stomaco e che sono assorbiti a livello sistemico, nonché a quelli assorbiti a livello sistemico per conseguire la loro destinazione, lasciando la minima classe IIa per quelli destinati alla pelle o cavità nasale o in quella orale fino alla faringe e che conseguono la loro destinazione d’uso su dette cavità.

Niente più classe I dunque per i DMS richiamati dalla nuova Regola 21, assente nell’attuale assetto normativo. Per detti DMS, l’onere più evidente è rappresentato dal punto 5.4, lettera a, Allegato IX. Esso richiede la verifica della qualità e sicurezza del prodotto conformemente alle pertinenti prescrizioni di cui all’Allegato I della Direttiva 2001/83/CE sulle sostanze medicinali, per la valutazione di: assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione, tolleranza locale, tossicità, interazione con altri dispositivi, medicinali o altre sostanze e della possibilità di effetti collaterali negativi (precisamente, la versione inglese del Regolamento riporta “reazioni avverse” più che “effetti collaterali negativi”).

In pratica si profila una situazione in cui si dovranno produrre evidenze come nel caso del Modulo 4 per la parte di farmacocinetica (punto 4.2.2) e Modulo 5 sulle relazioni di studi di farmacocinetica su uomo (punto 5.2.3) per l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l’escrezione. In più, evidenze del tipo previsto al Modulo 4 per la parte di tossicologia (punto 4.2) per la tolleranza locale e tossicità.

Per il sottogruppo costituito da quei dispositivi, o i loro prodotti di metabolismo, che sono sistematicamente assorbiti dal corpo umano al fine di conseguirne la destinazione d’uso, è prevista una procedura di consultazione che coinvolge l’elaborazione di un parere da parte di un’autorità competente designata dallo stato membro a norma della Direttiva 2001/83/CE o dell’EMA (punto 5.4, lettera b, Allegato IX), anche se non vincolante (secondo la lettera d) per l’Organismo Notificato che certifica il dispositivo.

Allo stesso tempo, il sottogruppo dato da quei dispositivi costituiti da sostanze o da un’associazione di sostanze destinate a essere introdotte nel corpo umano e che sono assorbite dal corpo umano o in esso localmente disperse è soggetto al punto 12.2 dell’Allegato I (quindi un Requisito Generale di Sicurezza e Prestazione che è, in quanto tale, sempre applicabile a detto sottogruppo), i cui requisiti ricalcano quelli già riportati sopra per il punto 5.4(a), Allegato IX. Parimenti, detto sottogruppo è soggetto alle prescrizioni del punto 6.2(c) dell’Allegato II sulla parte di verifica e convalida del prodotto nella Documentazione Tecnica.

Il quadro sopra descritto riguarda un insieme possibilmente più piccolo della totalità dei DMS. E’ prevedibile che i requisiti imposti dal RDM a questo sottoinsieme renderanno la loro gestione molto più onerosa per il fabbricante in termini di risorse, tempi e professionalità necessarie. E’ prevedibile anche che un modo per evitare la questione risiede nella negazione che il proprio DMS sia assorbito dal corpo umano o in esso localmente disperso. Ipotesi che riaprirebbe la possibilità di far ricadere il dispositivo nella classe I, per la quale non sarà prevista la certificazione da parte di un Organismo Notificato. C’è da chiedersi poi se nell’ipotesi di cui sopra il RDM sarà comunque capace di mettere in campo altri mezzi per sorvegliare efficacemente sulla corretta applicazione del Regolamento stesso (attraverso la verifica delle informazioni immesse nella banca dati centralizzata o Eudamed?!).

In ultimo, come accennato all’inizio, i DMS possono frequentemente trovarsi in una zona borderline tra diversi inquadramenti. Il RDM affronta la questione già ai Considerando da (7) a (9), ma di fatto lasciando sempre a ciascuno Stato Membro l’autorità per decidere caso per caso sullo stato legale di un prodotto, in accordo alla tradizione giurisprudenziale affermata nell’Unione (v., sentenza HLH Warenvertriebs e Orthica, cit. punto 56). In ogni caso, L’Art.4 introduce la possibilità che Atti di Esecuzione, stabiliti previo supporto del MDCG, possano inquadrare determinati prodotti, categorie o gruppi di prodotti come dispositivi medici.