Il Cannabidiolo come alimento? Per ora stop dell’efsa.
Il gruppo di esperti scientifici dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA – European Food Safety Authority) ha sospeso la valutazione della sicurezza del cannabidiolo (CBD) come nuovo alimento e ha pubblicato un parere in cui vengono fornite spiegazioni e indicazioni.
Le motivazioni di tale sospensione risiedono fondamentalmente nella carenza di informazioni e nell’incertezza su potenziali pericoli connessi all’assunzione di CBD; elementi che non hanno permesso al gruppo di esperti dell’EFSA di stabilire la sicurezza del cannabidiolo come novel food.
Per capire meglio di cosa stiamo parlando è bene definire innanzitutto l’ingrediente: non si parla di estratti di canapa in generale, ma del cannabidiolo, ovvero di una sostanza che può essere ottenuta sia da piante di Cannabis sativa L. sia sintetizzata attraverso processi chimici.
In generale, tutti quei prodotti e sostanze alimentari privi di storia di consumo significativo al 15 maggio 1997 nell’UE rientrano nella categoria di novel food disciplinati dal Regolamento (UE) 2015/2283 entrato in vigore il 1° gennaio 2018.
Pertanto, se non si riesce a dimostrare una storia di consumo significativo entro tale data per un particolare ingrediente, allora, prima di poterlo utilizzare negli alimenti, è necessario richiedere l’autorizzazione dello stesso come nuovo alimento.
La richiesta deve essere presentata, attraverso un sistema online, direttamente alla Commissione europea, ma l’accertamento della sicurezza viene poi svolto dall’EFSA.
Dopo il rilascio del parere positivo da parte degli esperti dell’EFSA, la Commissione rilascia l’autorizzazione e il nuovo ingrediente autorizzato viene inserito nell’elenco dell’Unione (Union list).
Per ogni nuovo ingrediente sono anche riportate tutte le specifiche previste, comprese le eventuali tipologie alimentari in cui il novel food può essere contenuto, le dosi nonché altre caratteristiche utili a definire il tipo di ingrediente e le sue modalità e/ restrizioni di impiego.
Il richiedente deve quindi presentare alla Commissione un dossier del novel food per supportare la sua richiesta di autorizzazione.
A supporto delle aziende l’EFSA ha reso disponibili diverse linee guida in cui sono dettagliati i contenuti del dossier e in cui sono riportate indicazioni per guidare le aziende nella predisposizione del dossier tecnico che deve contenere i dati scientifici a supporto della sicurezza della sostanza oggetto della domanda di autorizzazione.
La normativa dell’UE riguardante il cannabidiolo
Nel caso specifico del cannabidiolo, la Commissione europea ritiene che tale ingrediente possa rientrare tra i nuovi alimenti purché, ovviamente, soddisfi le condizioni previste dalla normativa dell’UE riguardante i novel food.
In accordo alla normativa europea, a seguito della presentazione di 19 richieste di autorizzazione per il CBD a norma del regolamento relativo ai nuovi alimenti (molte altre richieste sono tuttavia attese), la Commissione ha quindi richiesto all’EFSA di formulare il proprio parere in merito alla sicurezza del consumo di CBD per l’uomo.
Tuttavia, il processo non ha portato all’autorizzazione del cannabidiolo come novel food in quanto il gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla nutrizione, i nuovi alimenti e gli allergeni (NDA) ha rilevato carenze nei dati relativi agli effetti sulla salute e alcune incertezze; dovendo così sospendere la valutazione dell’ingrediente.
Sono infatti stati individuati diversi pericoli connessi all’assunzione di CBD; in particolare i dati sugli effetti del cannabidiolo sul fegato, sul tratto gastrointestinale, sul sistema endocrino, sul sistema nervoso e sul benessere psicologico della persona non sono sufficienti.
Gli studi sugli animali mostrano importanti effetti avversi soprattutto sulla funzione riproduttiva; è pertanto importante accertare se tali effetti vengano rilevati anche nell’uomo.
Quindi, prima di poter procedere alla valutazione e, eventualmente, all’autorizzazione del cannabidiolo come novel food, le numerose carenze dei dati relativi agli effetti sulla salute devono essere colmate.
Gli esperti dell’EFSA hanno tuttavia tenuto a precisare che non è stato concluso che il CBD non sia sicuro come alimento, ma soltanto che la valutazione non può essere conclusa a causa della mancanza di alcune informazioni fondamentali.
La sospensione della valutazione di un nuovo alimento non è infatti un evento raro se le informazioni del dossier non sono complete ed esaustive.
Ora è necessario colmare le carenze dei dati e il compito spetta ai richiedenti che dovranno integrare i dossier fornendo dati, studi e informazioni mancanti a supporto della sicurezza del cannabidiolo.
L’EFSA sta anche collaborando con i richiedenti, fornendo assistenza tecnica per spiegare in che modo devono essere fornite le informazioni supplementari necessarie a risolvere le incertezze e che permetterebbero agli esperti di concludere la valutazione del CBD come nuovo alimento.
Scritto da: Federica Montozzi
Foto di Alissa De Leva da Pixabay