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Claims e pubblicità degli integratori alimentari

In Italia da ormai qualche anno c’è un settore che non conosce crisi, che è quello degli integratori alimentari. Nell’ambito della ricerca costante di una condizione di benessere da parte di un numero crescente di consumatori, gli integratori alimentari sono percepiti come prodotti in grado di coadiuvare il benessere fisico e il loro impiego è avvertito generalmente come sicuro, anche perché spesso tali prodotti sono a base di sostanze di origine naturale.

L’attribuzione di un’origine naturale di frequente è ingannevolmente intesa dai consumatori come garanzia di sicurezza; infatti il binomio “naturale” e “sicuro” risulta a volte molto lontano dalla realtà. In ogni caso, il largo consumo di integratori dimostra che i consumatori fanno ricorso a quei prodotti che vantano sulle etichette o sulla pubblicità i più disparati effetti nutritivi e sulla salute.

Ma tutto questo ha una reale fondatezza scientifica?

In tutta l’Unione Europea è in vigore il Regolamento 1924/2006 che stabilisce le regole per l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute (Claims) che possono essere proposte sulle etichette e con la pubblicità degli alimenti, ivi compresi gli integratori alimentari. Lo scopo del regolamento è quello di proteggere la salute dei consumatori e renderli più consapevoli delle scelte attraverso una corretta informazione.

Le etichette e la pubblicità degli integratori alimentari possono utilizzare solamente quei claims che sono stati preventivamente valutati dall’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e che, in seguito a un esito positivo di tale valutazione, sono poi stati autorizzati dalla Commissione europea. In generale, un claim può essere utilizzato solo se è basato su dati scientifici e se non attribuisce all’alimento proprietà che prevengano, curino o guariscano malattie.

Le aziende possono proporre un nuovo claim per una determinata sostanza o ingrediente presentando alla Commissione Europea un dossier corredato da dati di letteratura scientifica a supporto della validità del claim. La Commissione Europea, tramite il parere degli esperti dell’EFSA, potrà autorizzare il claim se validato da adeguate e robuste evidenze scientifiche. Talvolta, possono essere previste delle condizioni particolari o restrizioni all’utilizzo del claim.

Un discorso a parte tuttavia deve essere riservato alle sostanze e preparati vegetali. Infatti, in assenza di un’armonizzazione a livello europeo, in attesa che anche questi ingredienti vengano normati a livello centrale, ogni Stato membro può gestire in modo indipendente l’elenco delle piante ed estratti botanici che possono essere utilizzati all’interno degli integratori alimentari.

In Italia, l’impiego di estratti e preparati vegetali (i cosiddetti botanicals) negli integratori alimentari è attualmente disciplinato dal Decreto ministeriale 10 agosto 2018, poi modificato con decreti successivi.

Questo elenco dei botanicals autorizzati in Italia è affiancato dalle linee guida ministeriali per gli effetti fisiologici. Tali effetti, impiegabili in attesa della definizione dei claims sui botanicals, sono volti a ottimizzare le funzioni dell’organismo nell’ambito del modello di omeostasi. Si tratta quindi di attività che rientrano nella definizione di integratori alimentari.

Gli integratori alimentari sono infatti destinati ad integrare la comune dieta e costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali o altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, come ad esempio aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale. Gli integratori non sono in alcun modo da intendersi per scopi di trattamento o prevenzione di malattie, bensì sono utili al mantenimento e al supporto della normale condizione di benessere dell’individuo, definita per l’appunto omeostasi.

Appare quindi evidente che l’impiego di claims o effetti fisiologici sull’etichettatura o nella pubblicità degli integratori alimentari può far ricorso solo alle indicazioni autorizzate dalle normative vigenti, europee o nazionali, e che gli effetti non possono in alcun modo essere associati al prodotto nel suo insieme bensì ai singoli ingredienti che lo compongono.

Scritto da: Valentina Generoso

Foto di Monfocus da Pixabay