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Importare in UE prodotti cosmetici da Paesi extra-UE: vantaggio economico nel rispetto della normativa europea

Accade spesso che aziende extra UE, e a volte persino persone che tornano da paesi come la Cina, le Filippine, l’Iran e altri ancora, pensano di poter importare con facilità prodotti cosmetici in Unione Europea, convinti che si tratta di prassi molto semplici.

È invece opportuno sottolineare che i cosmetici commercializzati in UE devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti dal regolamento europeo. In particolare, chi importa i prodotti cosmetici in UE è il diretto responsabile del prodotto commercializzato nel territorio europeo e pertanto deve assicurarsi che la scelta delle materie prime e la produzione avvengano secondo lo standard delle buone norme di fabbricazione (NBF) cosmetiche (UNI EN ISO 22716).

Tale documento fissa le linee guida per la produzione, il controllo, la conservazione e la spedizione dei prodotti cosmetici con la finalità di garantire all’utilizzatore finale elevati standard igienico-sanitari e di sicurezza.

Per questo prima di importare prodotti cosmetici da tali Paesi è consigliato scegliere il fornitore sulla base di ispezioni da svolgere direttamente nel sito produttivo extra-UE al fine di appurare che esistano procedure di qualità in accordo con lo standard europeo e personale qualificato adibito al controllo delle fasi produttive.

A seguito dell’ispezione può essere rilasciato un report che certifica la conformità del fornitore extra-UE alle NBF cosmetiche.

Un altro aspetto da considerare è che l’importatore europeo (Persona Responsabile) deve tenere a disposizione delle Autorità competenti degli Stati Membri, dove commercializza i prodotti cosmetici, il PIF (Product Information File) per ciascun cosmetico che immette sul mercato e consegnarlo, su richiesta, in tempi brevi.

Questo dossier, da mantenere aggiornato nella fase di post-commercializzazione, contiene tutte le caratteristiche chimico-fisiche, la qualità microbiologica, la tossicologia e la valutazione della sicurezza del cosmetico e delle materie prime in esso contenute.

Risulta quindi importante importare i prodotti cosmetici da un produttore affidabile e trasparente al fine di facilitare lo scambio di informazioni tecniche necessarie per la redazione del PIF.

Dopo aver effettuato la notifica online di un prodotto cosmetico sul portale della Commissione europea, la Persona Responsabile può commercializzarlo sul mercato UE.

È responsabilità dell’azienda garantire la sicurezza del prodotto, tuttavia esiste anche una rete di controllo da parte delle Autorità per la sorveglianza dei cosmetici sul territorio dell’Unione per la tutela degli utilizzatori finali.

In UE è attivo un sistema europeo di allerta dei prodotti pericolosi diversi dagli alimenti (Rapid Alert System) per lo scambio tra gli Stati Membri di informazioni che coinvolgono anche cosmetici non conformi.

In Italia l’Autorità per la sorveglianza dei cosmetici sul mercato è il Ministero della Salute, che attraverso l’organo competente dei NAS svolge la funzione di controllo.

Molte sono le segnalazioni di cosmetici non conformi alla normativa, che dopo le visite ispettive dei NAS vengono ritirati dal mercato con conseguente applicazione di costose sanzioni.

Prima di importare cosmetici da un Paese extra-UE è quindi necessario applicare tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto della normativa europea, che permettano la libera circolazione delle merci con l’obiettivo primario di elevare la sicurezza dell’utilizzatore finale.

Scritto da: Giorgia Martini