E-commerce di alimenti e integratori alimentari, un mercato in crescita
La vendita online al dettaglio è una strategia commerciale imprescindibile per la maggior parte delle piccole e medie imprese che operano nel settore alimentare, non soltanto per ampliare il bacino di potenziali clienti rispetto a un negozio fisico, ma anche per ottimizzare i processi di filiera e, in generale, aumentare la propria visibilità online.
La vendita online di alimenti e integratori alimentari direttamente al consumatore è sempre più rilevante in Italia. Sebbene sia stata un’area di mercato storicamente meno evoluta digitalmente rispetto ad altri settori, nel 2020 ha registrato una crescita considerevole ed è stato uno fra i principali motori di generazione di consumi durante l’emergenza Covid-19 per SARS-CoV-2. Di fronte a questa crescita di mercato, condivisa anche da altri Paesi dell’UE, è fondamentale per gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) comprendere le responsabilità che derivano dal proprio negozio online.
Responsabilità pre-commerciali degli operatori
Requisito essenziale per un’attività di vendita online al dettaglio nel settore alimentare è quella di registrare la propria azienda come OSA. Questo passaggio è fondamentale anche nel caso in cui l’azienda in questione – che gestisce lo store online – affidi in outsource sia la produzione, sia l’eventuale stoccaggio dei prodotti a società terze specializzate in queste attività.
Infatti, secondo la normativa vigente, tutte le aziende che operano nella filiera alimentare devono essere registrate come OSA. In accordo con l’art. 71 del d.lgs. 59/2010, l’azienda appena costituita deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai SUAP di competenza, dichiarare e provare i requisiti morali e professionali e, contestualmente, notificare la ASL locale. È inoltre compito dell’operatore redigere un piano di autocontrollo, la cui complessità varierà in funzione dell’attività svolta. Una volta espletata questa serie di attività precommerciali, l’azienda può realizzare il proprio store online.
Responsabilità commerciali degli operatori
La formula dell’e-commerce differisce sostanzialmente da quella del marketplace per la diversa responsabilità legale che l’azienda ha nei confronti del consumatore. Se il marketplace da un lato è una piattaforma dove chi possiede lo spazio web e fornisce il servizio (ad esempio Ebay) non conosce i dettagli della compravendita svolta fra venditori e acquirenti e quest’ultimo organizza le compravendita in autonomia, tutto cambia quando parliamo di e-commerce, che invece prevede una formula per cui il venditore è direttamente responsabile degli alimenti che vende e delle informazioni che fornisce ai consumatori.
Esistono anche formule intermedie di vendita (ad esempio Amazon), dove ci si può trovare di fronte a un’impostazione ibrida del tipo marketplace/e-commerce.
Tutti gli operatori, anche i distributori che operano tramite piattaforma online, hanno responsabilità civili e penali, devono pertanto garantire la conformità in termini di informazioni fornite, qualità e sicurezza del prodotto alimentare.
Parte dei principi normativi dell’e-commerce segue le regole dell’etichettatura degli alimenti
Un’azienda che realizza un proprio sito web di vendita B2C di alimenti o integratori alimentari deve osservare un quadro normativo piuttosto articolato e non sempre si comprendono facilmente le responsabilità che si hanno a garanzia delle informazioni fornite ai consumatori e a tutela della sicurezza sanitaria.
Le pagine del proprio e-commerce devono seguire in linea generale (anche se con particolari deroghe) i principi normativi dell’etichettatura alimentare ma, in accordo con quanto disposto dal d. lgs. 70/2003 e dal codice del Consumo, anche un insieme di norme dedicate applicabili nello specifico al commercio elettronico. Esistono inoltre prescrizioni caratteristiche per determinati generi alimentari e alcune norme impongono responsabilità ulteriori se si vendono alcuni prodotti alimentari fra diversi Paesi membri dell’UE. Alla vendita online di integratori infine si applicano tutte le norme verticali di settore.
È importante sapere che la mancata osservanza delle norme applicabili in tema di informazioni e strumenti da fornire ai consumatori su uno spazio e-commerce prevede dei provvedimenti da parte degli organismi di controllo quali il Ministero della Salute, l’Antitrust (AGCOM), l’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), con competenze e provvedimenti specifici.
Scritto da: Francesco Di Gianni