Integratori alimentari e Brexit
Il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea a partire da quest’anno; il 31 dicembre 2020 si è infatti concluso il periodo di transizione per la Brexit. Le conseguenze a livello normativo e regolatorio sono molteplici e vanno a impattare su tutti i settori.
Per gli integratori alimentari e gli alimenti soggetti a notifica, il Ministero della Salute non accetta più notifiche effettuate da Operatori del Settore Alimentare (OSA) aventi sede in UK, in quanto paese terzo non più facente parte dell’UE.
In generale, per poter commercializzare un integratore alimentare sul territorio italiano è necessario che l’OSA effettui la notifica sul portale online del Ministero della Salute allegando l’etichetta del prodotto.
Dopo valutazione favorevole da parte dell’autorità, l’integratore con il relativo codice è pubblicato su un registro disponibile sul sito del Ministero. In ogni caso la responsabilità dell’immissione in commercio e della conformità dell’integratore alla normativa rimane in capo all’OSA che lo commercializza. Attualmente sul sito del Ministero della Salute sono disponibili due registri: il “Registro degli integratori alimentari” in cui compaiono i prodotti in stato pubblicato, quindi già valutati dal Ministero; e il “Registro nazionale degli integratori alimentari”, con tutti i prodotti notificati attraverso il sistema di notifica elettronica indipendentemente dallo stato di notifica.
Il Ministero della Salute ha infatti comunicato che le aziende con sede in UK che intendono commercializzare integratori alimentari e altri alimenti soggetti a notifica in Italia, devono individuare un OSA con sede in Unione Europea. Tale operatore sarà il responsabile della sicurezza del prodotto e, come tale, deve ottemperare a tutti gli obblighi di legge previsti dalla legislazione alimentare europea, compreso il pagamento della tariffa e la notifica sul portale online del Ministero della Salute.
In accordo alla normativa, tale OSA dovrà comparire in etichetta come responsabile del prodotto. Gli alimenti regolarmente notificati e già immessi in commercio in Italia entro lo scorso 31 dicembre da OSA con sede nel Regno Unito possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza riportata sulla confezione. Tuttavia dovranno poi essere rinotificati da un’azienda con sede in Unione Europea.
Ne consegue che tutte le aziende con sede in UK che hanno precedentemente notificato alimenti soggetti a notifica al Ministero della Salute italiano dovranno effettuare una nuova notifica avvalendosi di un OSA con sede in Unione Europea. Ciò implica il pagamento di una nuova tariffa e l’invio di una nuova notifica, in quanto il sistema online non prevede il trasferimento di dati da un operatore all’altro.
Anche gli altri paesi europei hanno fornito indicazioni per la gestione delle notifiche di OSA inglesi. In Francia solo aziende con sede in UE si possono registrare sul sistema Teleicare e notificare prodotti. Tuttavia il sistema francese permette di effettuare il trasferimento di una notifica da un operatore all’altro, quindi le aziende con sede in UK che hanno effettuato la notifica entro lo scorso anno potranno trasferire la notifica al responsabile europeo senza doverne effettuare una nuova.
Come in Italia, anche in Francia e Spagna i prodotti notificati da aziende con sede in UK e già regolarmente presenti in commercio alla data del 1° gennaio 2021 possono essere commercializzati fino a scadenza. Risulta quindi evidente che le aziende inglesi che intendono entrare o restare sul mercato dei paesi dell’Unione Europea devono conformarsi alla normativa considerando che ora sono aziende di un paese terzo non più facente parte dell’Unione Europea.
Scritto da: Federica Montozzi
Foto di Garak01 da Pixabay