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Impiego di claims non ammessi sugli integratori alimentari

L’impiego degli integratori alimentari in Italia è sempre più diffuso, allo stesso tempo è aumentata sensibilmente la comparsa sul mercato e la promozione di prodotti che vantano incredibili e miracolose proprietà, come la capacità di far perdere peso in pochissimo tempo, il potenziamento smisurato delle difese immunitarie, o perfino, l’abilità di curare particolari patologie, solo per citare alcuni esempi.

Il pericolo della pubblicità ingannevole

La pubblicità ingannevole così proposta, mediante internet, i social media o altri canali, accresce il rischio di indurre in errore i consumatori che saranno orientati all’acquisto autonomo di questi prodotti in maniera poco consapevole, non possedendo, in genere, conoscenze tecniche o della normativa in vigore.

Parallelamente, sussiste poca consapevolezza del fatto che un prodotto non può essere considerato sicuro solo perché “naturale” e che anzi, in determinate condizioni individuali, dall’assunzione di tali prodotti potrebbero derivare effetti diversi da quelli attesi, fino a eventi indesiderati.

Bisogna considerare, inoltre, che gli integratori alimentari vengono spesso assunti in concomitanza a trattamenti farmacologici già in atto, con il rischio aggiuntivo di eventuali interazioni farmacologiche.

Tutelare la salute

Occorre ricordare quanto sia fondamentale tutelare la sicurezza dei consumatori e la loro salute, essendo gli integratori alimentari prodotti di libera vendita, mediante la comunicazione corretta di sole informazioni oneste e autorizzate.

Dal punto di vista normativo, per garantire la tutela dei consumatori e delle aziende che operano nel settore alimentare, vengono fornite precise indicazioni per assicurare l’immissione sul mercato di integratori alimentari conformi alla legislazione vigente.

Etichettatura degli Integratori Alimentari

In questo contesto l’etichetta degli integratori alimentari è un prezioso strumento che permette al consumatore di accedere a tutta una serie di informazioni fondamentali e obbligatorie, quali la composizione quali-quantitativa del prodotto, le modalità d’uso ed eventuali avvertenze supplementari per l’impiego.

Ciò che, però, orienta maggiormente nell’acquisto di un integratore sono sicuramente gli effetti vantati in etichetta, ovvero i cosiddetti “claims”.

Per chiarire meglio cosa si intende per “claim” occorre consultare il Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari: questo definisce un’indicazione come un “qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche”.

Cosa sono gli health claims

Lo stesso regolamento differenzia le indicazioni nutrizionali da quelle sulla salute (health claims): le prime affermano o suggeriscono che un alimento ha proprietà nutrizionali benefiche del tipo “povero di grassi”, “senza zuccheri aggiunti” oppure “ricco di fibre”.

Diversamente, una qualsiasi affermazione che figuri sull’etichetta, oppure impiegata a fini pubblicitari o commerciali, secondo la quale il consumo di un determinato alimento può essere benefico per la salute, è un’indicazione sulla salute, ad esempio l’affermazione che una certa sostanza può contribuire alla normale funzione del sistema immunitario.

Le indicazioni sulla salute autorizzate dalla Commissione europea, dopo il rilascio di un parere da parte di EFSA (European Food Safety Authority), e quindi le sole conformi ad essere impiegate sulle etichette degli integratori alimentari, sono elencate all’interno del Regolamento (CE) n. 432/2012.

Gli health claims, infatti, vengono autorizzati solo dopo un’attenta analisi delle evidenze scientifiche e degli studi a supporto della sostanza in esame. I claims hanno quindi lo scopo di preservare la salute della popolazione e guidarla in una scelta più consapevole, mediante un’informazione chiara e corretta.

Alla luce delle considerazioni precedenti, occorre ricordare che gli integratori alimentari sono prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta, concepiti per contribuire al mantenimento dello stato di benessere dell’individuo e non per la cura, prevenzione o trattamento di condizioni patologiche, pertanto non è possibile attribuire a questi prodotti particolari proprietà benefiche o curative.

Risulta essenziale, quindi, che sull’etichetta di questi prodotti alimentari vi sia una conforme informazione ed un’onesta comunicazione al consumatore, che deve essere tutelato da possibili effetti avversi ed agevolato nell’impiegare gli integratori alimentari in maniera sicura e consapevole.

Le sanzioni per pubblicità ingannevole

Per poter pubblicizzare correttamente un integratore alimentare occorre attenersi a specifiche norme nazionali che intendono tutelare i consumatori da messaggi ingannevoli.

Chiunque effettui una promozione fuorviante di un integratore alimentare, impiegando sull’etichetta del prodotto claims non autorizzati che possano indurre i consumatori a ritenere che un complemento alimentare possa effettivamente vantare la capacità di curare o prevenire condizioni patologiche, andrà incontro alle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente.

In particolare, l’attribuzione di particolari proprietà terapeutiche, di capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, è punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro (art. 15 D.lgs n.169/2004, attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari).

In questo contesto, i decreti legislativi n. 145/2007 e n. 146/2007, che recepiscono le direttive comunitarie 2005/29/CE e 2006/114/CE, hanno introdotto una nuova disciplina per tutelare la sicurezza dei consumatori nei confronti delle pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori (D.gls 146/2007) e della pubblicità ingannevole nei rapporti tra aziende concorrenti (D.gls 145/2007).

Ai sensi del Decreto legislativo n. 146/2007, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, e del Decreto legislativo n. 145/2007, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disposto la messa in atto di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

Da quanto esposto finora emerge quanto sia fondamentale per i professionisti e per le imprese affidarsi ad esperti del settore regolatorio per un’attenta e corretta valutazione delle informazioni riportate sulle etichette degli integratori alimentari, al fine di evitare di incorrere nelle gravose ammende previste dalla normativa vigente.

Scritto da Chiara Cauteruccio il 25/05/2023

Foto di Cheska Poon da Pixabay