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La rintracciabilità degli integratori alimentari

Tutti i prodotti medicinali ad uso umano immessi in commercio in Italia presentano il bollino ottico, cioè un’etichetta adesiva contenente le informazioni necessarie a identificare un medicinale e ogni sua singola confezione. La funzione è quella di garantire la tracciabilità e di conseguenza la sicurezza del farmaco.

Nel settore degli alimenti, ivi inclusi gli integratori alimentari, non esiste l’equivalente del bollino farmaceutico, tuttavia la questione della tracciabilità è un aspetto altrettanto fondamentale. Infatti la rintracciabilità degli alimenti e dei relativi ingredienti lungo tutta la catena alimentare è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli alimenti.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare all’interno dell’Unione Europea, contiene delle norme specifiche per consentire la rintracciabilità degli alimenti e degli ingredienti e stabilisce l’applicazione delle procedure per assicurare che la rintracciabilità possa essere sempre garantita.

Il suddetto regolamento contiene in primis la definizione stessa di «rintracciabilità» e cioè la possibilità di ricostruire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata a entrare a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi, a partire dalla produzione, alla trasformazione e infine alla distribuzione.

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari stabilisce che la responsabilità per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare (OSA). Ciò vuol dire che l’operatore del settore alimentare, cioè ad esempio l’azienda che immette sul mercato un alimento o un integratore alimentare, è anche responsabile della sicurezza del prodotto.

Perciò l’operatore è tenuto non solo a garantire che il prodotto soddisfi le disposizioni della legislazione alimentare ma anche a informare le autorità competenti qualora abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa rappresentare un potenziale rischio per la salute del consumatore ed eventualmente ad attuare il ritiro dei lotti dai canali di distribuzione.

Se il prodotto è già arrivato al consumatore finale l’operatore può, anche a seconda della valutazione del rischio per la salute, informare i consumatori del motivo del ritiro e, se necessario, richiamare i prodotti già forniti ai consumatori.

Per il richiamo in Italia l’OSA deve informare il consumatore sul prodotto a rischio, anche mediante specifici avvisi nei punti vendita, e deve pubblicare il richiamo tramite procedure specifiche che coinvolgono le ASL territorialmente competenti, le regioni e il Ministero della Salute.

È indispensabile quindi per gli operatori che immettono in commercio un alimento o un integratore alimentare predisporre e mantenere le procedure e la documentazione necessarie ai fini di assicurare un’immediata rintracciabilità per un prodotto lungo tutta la catena alimentare.

Scritto da: Valentina Generoso

Foto di Ranys Tuunainen da Pixabay