Sicurezza cosmetica, nuovi divieti a tutela della salute

L’attività delle autorità regolatorie volta alla tutela della salute dei consumatori è attenta e continua, e deve stare al passo con mode e tendenze, soprattutto quando si tratta di prodotti cosmetici e per l’igiene della persona. Si tratta, infatti, di un ambito in cui spesso le formulazioni riflettono la necessità di ottenere determinati effetti o, ancora peggio, di soddisfare specifiche richieste di marketing, dimenticando però che anche questo settore è regolamentato.
Il Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (CSSC) è l’istituzione che, all’interno dell’Unione europea, si occupa proprio di esaminare prodotti di consumo non alimentari e alcuni tipi di servizi per valutarne la sicurezza per il consumatore finale. Fanno parte di questo gruppo di prodotti, ad esempio, i giocattoli, i prodotti tessili e l’abbigliamento, i tatuaggi e, appunto, anche i cosmetici e i relativi ingredienti, e i prodotti per la cura personale e della casa.
E proprio uno dei pareri di questo Comitato, di cui si parla molto in questi giorni, riguarda i prodotti per le unghie, in particolare gli smalti: secondo il CSSC l’argento (identificato come ingrediente dal codice CI 77820), in particelle di dimensioni micrometriche, può essere considerato sicuro solo a determinate condizioni d’uso in alcuni prodotti cosmetici, ed è stato invece vietato in smalti, gel, prodotti per la ricostruzione, spray e aerosol per unghie.
Cosa prevede la normativa
La normativa di riferimento è il Regolamento (UE) 2026/78 della Commissione del 12 gennaio 2026 che modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
In particolare, il Regolamento prevede che l’argento, finora utilizzato come colorante per cosmetici e vietato nella sua nanoforma (1 nm < diametro delle particelle ≤ 100 nm), sia vietato a partire dal 1° maggio 2026 anche in forma di argento massiccio (diametro delle particelle ≥ 1 mm).
La polvere d’argento (100 nm < diametro delle particelle < 1 mm) può invece continuare a essere utilizzata come colorante esclusivamente a determinate condizioni considerate sicure (per i prodotti per le labbra e per l’ombretto a una concentrazione massima dello 0,2%).
Lo stesso ingrediente può essere utilizzato anche come ingrediente cosmetico per dentifrici e collutori alla concentrazione massima dello 0,05%.
Tale Regolamento introduce anche altre restrizioni, ad esempio per altri due ingredienti che impattano su alcuni prodotti per il benessere della persona: il 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl salicylate, CAS 6259-76-3) e il bifenil-2-olo (o-Phenylphenol e il suo sale Sodium o-Phenylphenate).
Il primo è una fragranza utilizzata in profumeria e nei prodotti per la persona, che potrà essere presente nei profumi solo con una soglia massima definita e in quantità molto basse in shampoo e bagnoschiuma e ridottissime in creme, lozioni, dentifrici e collutori (prodotti da sciacquare).
Il secondo è invece un conservante ad azione antibatterica: anche in questo caso è stata fissata una soglia massima per i prodotti da sciacquare, mentre per creme, fondotinta ed emulsioni è stata lievemente ridotta. Divieto assoluto in spray, dentifrici e collutori.
| Ingrediente | CAS | Denominazione comune nel glossario degli ingredienti | Tipo di prodotti | Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso (%) |
| Argento (polvere) [Silver] (Allegato IV del Reg. (CE) 1223/2009, CI 77820) | 7440-22-4 | Prodotti per le labbra e ombretto | 0,2 | |
| Argento (polvere) [Silver] (Allegato III del Reg. (CE) 1223/2009) | 7440-22-4 | Silver | Dentifrici e collutori | 0,05 |
| 2-idrossibenzoato di esile [Hexyl Salicylate] (Allegato III del Reg. (CE) 1223/2009) | 6259-76-3 | Hexyl Salicylate | Fragranze idroalcoliche | 2 |
| Prodotti da sciacquare | 0,5 | |||
| Prodotti leave-on | 0,3 | |||
| Dentifrici e collutori | 0,001 | |||
| Gel doccia/prodotti per il bagno, prodotti per lavare le mani, shampoo, balsamo per capelli, prodotti per la cura (della pelle) del corpo, del viso e delle mani, rossetti/balsami labbra e profumi | 0,1 | |||
| Bifenil-2-olo; 2-fenilfenolo; 2-idrossibifenile [o-Phenylphenol] e 2-bifenilato di sodio [Sodium o-Phenylphenate] (Allegato V del Reg. (CE) 1223/2009) | 90-43-7 132-27-4 | o-Phenylphenol Sodium o-Phenylphenate | Prodotti da sciacquare | 0,2 (in fenolo) |
| Prodotti da non sciacquare | 0,15 (in fenolo) |
Impatto per consumatori e operatori del settore
L’applicazione del Regolamento comporterà una serie di effetti sulle attività dei centri estetici, ma anche sulle abitudini dei consumatori.
È obbligo delle aziende responsabili dell’immissione sul mercato di tali cosmetici procedere al richiamo e al ritiro dei prodotti non conformi. Comunque tutti gli operatori interessati devono essere informati che a partire dal 1° maggio non è più possibile vendere o utilizzare i prodotti non conformi, anche quelli già acquistati, né è consentito realizzare manicure che ne prevedono l’applicazione.
Estetisti, onicotecnici, parrucchieri, rivenditori e fornitori, dopo aver ricevuto l’informativa da parte dei responsabili dei cosmetici, devono aver controllato il proprio magazzino e verificato i prodotti in stock, restituendo quelli interessati dal Regolamento, se possibile, oppure procedendo con il loro smaltimento secondo le modalità previste. È inoltre necessario aver formato il personale e informato i clienti delle nuove norme e aggiornato il listino.
I consumatori dovrebbero verificare i prodotti che usano in casa, se rientrano nella lista di quelli soggetti a ritiro da parte dei rivenditori. La raccomandazione principale è di non fare scorte di prodotti cosmetici che potrebbero con il tempo subire altri divieti, nell’ottica di tutelare la salute. Il consiglio è quello di imparare a leggere le etichette, un po’ come abbiamo fatto per gli alimenti, e scegliere prodotti le cui informazioni di sicurezza siano chiare. Per qualsiasi dubbio, è possibile chiedere al farmacista o al dermatologo.
Verso prodotti più sicuri
L’Unione europea si sta dunque indirizzando verso uno scenario in cui tutti i prodotti sono sempre più verificati e sorvegliati, per rilevare ed eventualmente ritirare i prodotti contenenti le sostanze CMR. Ai cosmetici e ai prodotti per la persona si applica dunque quel principio di sicurezza e prevenzione che abbiamo imparato a esercitare per i prodotti alimentari e per gli integratori: selezionare, in base all’etichetta e alle informazioni disponibili, quelli più sicuri per la nostra salute facendo attenzione al nostro benessere che deve essere alla base di ogni scelta.
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