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Monacoline da riso rosso fermentato negli alimenti, aggiornamenti

Monacoline da riso rosso

Lo scorso 5 ottobre si è riunita la Commissione Europea per discutere della proposta di Regolamento sull’uso delle monacoline da riso rosso fermentato negli alimenti.

Molte sono le critiche avanzate dalla maggior parte degli Stati membri. Si rende quindi necessaria una revisione del testo da parte della Commissione. L’adozione del regolamento è prevista non prima di febbraio 2022.

Ripercorriamo velocemente gli eventi che hanno portato a mettere in discussione la sicurezza dalla monacolina K da riso rosso fermentato.

Nel 2013 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), durante la valutazione per l’autorizzazione di un claim salutistico che collegava il consumo di prodotti contenenti monacolina K in combinazione con altri ingredienti e la riduzione della concentrazione di colesterolo LDL nel sangue, ha concluso che la monacolina K da riso rosso fermentato sotto forma di lattone è identica alla lovastatina, sostanza attiva presente nei medicinali che può presentare le reazioni avverse tipiche delle statine. Durante la discussione del gruppo di lavoro si è concluso che esiste un potenziale rischio di sicurezza associato al consumo di alimenti contenenti monacoline.

Il 25 giugno del 2018, sotto esplicita richiesta della Commissione, l’EFSA formula un parere scientifico evidenziando rilevanti problemi di sicurezza per la salute umana con l’assunzione di 10 mg/die di monacolina K. Inoltre evidenzia effetti avversi registrati a dosaggi pari a 3 mg/die. Conclude che, in base alle informazioni disponibili, non è possibile identificare negli alimenti un apporto di monacoline da riso rosso in grado di non destare preoccupazione per la salute umana.

Il lungo percorso normativo della monacolina K sembrerebbe quasi arrivato alla sua conclusione. Infatti la proposta di regolamento, in consultazione fino allo scorso 17 giugno, è stata esaminata il 5 ottobre 2021 durante la riunione dello SCOPAFF (Standing Committe on Plants, Animals, Food and Feed Section General Food).

La bozza di regolamento prevede l’inserimento delle monacoline da riso rosso fermentato nella parte B (sostanze soggette a restrizioni) e nella parte C (sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità) dell’allegato III del Regolamento (CE) 1925/2006. Sono diversi i requisiti di composizione ed etichettatura che verrebbero imposti dal regolamento, uno di questi è la riduzione della massima dose giornaliera consentita che dovrà essere inferiore ai 3 mg di monacoline da riso rosso fermentato.

Entro 4 anni dalla data di inclusione della sostanza nell’elenco dell’allegato III, parte C, l’Autorità potrà confermare l’inserimento delle “monacoline da riso rosso fermentato” nella parte B o esprimersi in senso negativo inserendo pertanto tale sostanza nell’allegato III, parte A (sostanze vietate).

Durante questo periodo gli operatori del settore alimentare, o qualsiasi altra parte interessata, potrà presentare documentazione a supporto della sicurezza dell’ingrediente, tale materiale verrà esaminato dalla Commissione e dagli Stati membri e potrà modificare le sorti delle monacoline negli integratori alimentari.

A livello nazionale, la monacolina K è ad oggi inclusa nell’elenco “Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico ammessi negli integratori alimentari” con le seguenti disposizioni: apporto massimo giornaliero di 10 mg e un’avvertenza che consiglia di consultare il proprio medico prima dell’uso del prodotto e vieta l’utilizzo del prodotto in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti.

Le limitazioni imposte dal Regolamento andrebbero inevitabilmente ad intaccare anche i requisiti alla base dell’autorizzazione del claim salutistico sulla monacolina K, “La monacolina K del riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue”, in quanto supportato da una dose giornaliera di 10 mg di monacolina K. La mancata possibilità di utilizzo del claim in etichetta potrebbe generare confusione nel consumatore, che non vedrà più associato l’effetto benefico all’ingrediente. Inoltre questo evento ha evidenziato quanto una valutazione della sola efficacia, durante la valutazione dei claims da parte dell’EFSA, non metta al riparo il consumatore da possibili problemi di sicurezza.

Biossido di Titanio, al vaglio la bozza di regolamento che lo esclude dagli additivi autorizzati negli alimenti.

È stata presentata la proposta di regolamento della Commissione Europea con lo scopo di eliminare il biossido di titanio (E171) dagli additivi autorizzati in UE negli alimenti.

L’EFSA nell’opinione dello scorso 5 maggio si era espressa in termini negativi sull’additivo, classificandolo come non sicuro per il consumo alimentare. Questo alla luce del potenziale rischio genotossico collegato all’ingestione di nanoparticelle di biossido di titanio.

Allo stato attuale sembrerebbe previsto un periodo di transizione di 6 mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento, in questo periodo gli Operatori del settore alimentare possono adeguarsi ai nuovi adempimenti continuando la commercializzazione dei prodotti contenenti l’additivo, fino al loro termine minimo di conservazione.

La proposta di regolamento è stata già oggetto di discussione durante la riunione del 28 settembre dello SCoPAFF.  Il provvedimento passerà al vaglio del Parlamento UE.

In consultazione la proposta di regolamento sugli estratti di tè verde titolati in EGCG

Nel 2018 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato un parere scientifico secondo il quale le catechine negli estratti di tè verde assunte come integratore alimentare potrebbero comportare epatotossicità.

È attualmente in consultazione la proposta di regolamento che limita l’uso di estratti di tè verde titolati in epigallocatechina gallato (EGCG) e li inserisce nella parte B (sostanze soggette a restrizioni) dell’Allegato III del Regolamento (CE) n. 1925/2006. Le condizioni d’uso prevedono che il limite giornaliero non eguagli o ecceda la soglia di 800 mg di (-)-epigallocatechina-3-gallato. Si aggiungono altri requisiti addizionali di etichettatura, tra cui un’avvertenza che ne sconsiglia l’uso in categorie vulnerabili. Da tale regolamento sono esclusi gli infusi di tè verde preparati in modo tradizionale e le bevande ricostituite con una composizione equivalente a tali infusi.

La proposta di regolamento prevede anche l’inserimento degli estratti di tè verde titolati in EGCG nella parte C (sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità) dell’Allegato III in modo da poter raccogliere e valutare maggiori informazioni sulla sicurezza di questo ingrediente.

Il periodo di consultazione della bozza di Regolamento terminerà il 3 Novembre 2021.

Scritto da: Martina Durighello

Foto di jankosmowski da Pixabay