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Indicazione dell’origine di un ingrediente primario di un alimento

A partire dal 1° aprile 2020 è entrato in applicazione il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/775 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Pertanto, a partire da tale data, tutti gli alimenti, ivi inclusi gli integratori alimentari, dovrebbero recare in etichetta l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario.

Per ingrediente primario si intende l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali, nella maggior parte dei casi, è richiesta un’indicazione quantitativa.

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario è obbligatoria quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato in etichetta e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario.

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/775 prevede che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del suddetto regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Tuttavia, Il Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare 23 aprile 2020, n. 0108129 ha disposto misure temporanee di supporto alle imprese per l’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare.

Le misure urgenti relative al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno infatti comportato la limitazione o la chiusura delle attività di supporto al settore alimentare ed un rallentamento nella produzione e fornitura degli imballaggi destinati ai prodotti alimentari.

Sarà quindi consentito lo smaltimento entro l’anno 2020 delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile.

Pertanto le scorte di etichette pervenute alle aziende in seguito a contratti stipulati prima del 1° aprile  potranno essere smaltite sino alla fine del 2020 anche se non conformi alle nuove disposizioni relative all’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento.

Scritto da: Valentina Generoso

Foto di Garak01 da Pixabay