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Pubblicità sanitaria – alcuni chiarimenti per una corretta informazione

Pubblicità Sanitarie dei farmaci

Sempre più spesso i consumatori ricercano autonomamente informazioni su farmaci, dispositivi medici e prodotti sanitari.

Tale atteggiamento dimostra una volontà di conoscere e capire le proprietà dei prodotti da utilizzare; tuttavia è necessario considerare che purtroppo non sempre le informazioni pubblicizzate sono veritiere e corrette.

La pubblicità sanitaria è ben normata e definisce i requisiti che devono essere rispettati, i contenuti ammessi e quelli vietati. L’obiettivo finale è infatti sempre la tutela del consumatore, il quale deve ricevere le informazioni sui prodotti in una forma semplice e facilmente comprensibile e sempre nel rispetto della normativa.

Le aziende che effettuano pubblicità sanitaria devono pertanto rispettare la legislazione in materia. Per prima cosa è necessario chiarire che la pubblicità sanitaria (riferita a DM/IVD, PMC, medicinali) presso il pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della Salute.

Per quanto riguarda la pubblicità dei medicinali è necessario precisare che soltanto i farmaci SOP e OTC possono essere pubblicizzati al pubblico.

Per i farmaci che devono essere prescritti dal medico e acquistati solo dietro presentazione di ricetta medica non è possibile effettuare pubblicità rivolta al consumatore.

Per questi ultimi farmaci è quindi necessario seguire le linee guida sulla pubblicità dei medicinali presso gli operatori sanitari e si rientra nel campo dell’informazione scientifica.

Pubblicità dei Dispositivi Medici

Anche per DM e IVD, alcuni dispositivi non possono essere pubblicizzati al pubblico. In particolare il divieto di pubblicità sanitaria al pubblico è riferito a quei prodotti che possono essere utilizzati solo con l’aiuto di un operatore sanitario oppure che devono essere prescritti dal medico.

La pubblicità di dispositivi medici presso gli operatori sanitari non richiede preventiva autorizzazione, ma deve comunque presentare il prodotto in maniera oggettiva e riportare soltanto informazioni vere e provate. Inoltre deve essere specificato che il materiale pubblicitario è destinato esclusivamente a personale sanitario specializzato e quindi non può in alcun modo arrivare al consumatore.

La pubblicità sanitaria attraverso i social network

Le attività aziendali relative alla pubblicità dei medicinali hanno visto un notevole incremento a partire dal 2020 e i consumatori cercano sempre più di informarsi facendo affidamento al web.

Anche per la pubblicità a mezzo internet ci sono indicazioni precise da rispettare, in particolare il Ministero ha pubblicato specifiche linee guida per la pubblicità a mezzo social network che si applicano anche agli OTC.

I social network sono un mezzo di comunicazione sempre più utilizzato in quanto permettono uno scambio rapido, dinamico e immediato di informazioni, foto, video e link facilmente visibili a molti utenti.

Tuttavia sono proprio queste caratteristiche che entrano in contrasto con la normativa della pubblicità sanitaria che richiede invece informazioni statiche e non modificabili.

Il Ministero della Salute per permettere comunque alle aziende di utilizzare questi mezzi di comunicazione ha previsto delle limitazioni all’uso dei social network attraverso i quali è quindi possibile effettuare pubblicità sanitaria, ma con alcuni particolari accorgimenti.

Ad esempio è necessario bloccare tutte le funzionalità che permettono un’interazione con l’utente, quali la funzione “commenta” e le reazioni (like, emoticon) di Facebook; oppure le opzioni “consenti commenti” e “gli utenti vedono i voti di questo video” di Youtube.

Quindi tutti i materiali promozionali di farmaci (SOP e OTC), DM/IVD e PMC destinati al pubblico devono riportare il riferimento all’autorizzazione rilasciata dal Ministero.

Tale autorizzazione garantisce che il messaggio che arriva al consumatore sia corretto, onesto e presenti il prodotto in maniera oggettiva senza esagerarne le proprietà.

La pubblicità Istituzionale

Un discorso a parte è quello rivolto alla pubblicità istituzionale che non richiede autorizzazione, ma che può riportare soltanto alcuni contenuti. Si tratta infatti di una pubblicità che promuove l’azienda, la sua immagine o il suo logo.

Non è ammesso alcun intento promozionale dei prodotti che però possono essere riportati senza esplicitare le proprietà sanitarie (si può ad esempio riportare il marchio ad ombrello dei farmaci o in generale indicare la tipologia di prodotti commercializzata dall’azienda).

Scritto il 30/08/2023 da Federica Montozzi

Foto di Tumisu da Pixabay